Avvocato: quale sanzione in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo?

La Redazione
15 Gennaio 2026

Il CNF, con la sentenza n. 240 dell’11 settembre 2025, ha stabilito che per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua dell’avvocato non è tipizzata una specifica sanzione. Tuttavia, alla sua individuazione e determinazione soccorre l’art. 21.

La vicenda esaminata riguardava un ricorso presentato da un avvocato contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna che aveva applicato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi per non aver adempiuto al dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, prescritto dagli artt. 15 e 70, comma 6, CDF, art. 11 l. n. 247/2012.

A riguardo, il CNF ha preliminarmente precisato che la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua è un illecito omissivo a carattere istantaneo con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento. Di conseguenza, ha ritenuto prescritto l'illecito contestato in relazione al triennio formativo 2016-2016, essendo trascorso il termine massimo di 7 anni e mezzo dalla commissione, mentre sussistente l'addebito in relazione al triennio formativo 2017-2019, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione.

Nel merito il CNF, dopo aver ritenuto documentalmente provato l'illecito, risultando l'attestazione da parte del COA del mancato assolvimento dell'obbligo formativo, ha evidenziato che la condotta addebitata non è assistista da sanzioni disciplinari tassativamente individuate, in conformità alla sola tendenziale tipicità dell'illecito deontologico. Tuttavia, alla sua individuazione e determinazione soccorre l'art. 21 dal quale risulta, secondo consolidato orientamento, che tali operazioni non costituiscono il frutto di un mero calcolo matematico, ma siano conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 320 del 16 settembre 2024).

Nel caso di specie, preso atto della intervenuta prescrizione di una parte della condotta illecita contestata, in parziale accoglimento del ricorso, Il CNF è giunto all'applicazione della sanzione della censura stante la sua adeguatezza rispetto alla violazione contestata ed accertata.

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