Accesso alle informazioni ambientali: gli Stati membri possono richiedere l’identificazione?
15 Gennaio 2026
Un'impresa forestale commerciale parzialmente di proprietà dello Stato irlandese riceveva numerose richieste di accesso a informazioni ambientali, 97 delle quali da profili anonimi o che utilizzavano pseudonimi e senza che vi fosse associato alcun indirizzo fisico. Il contenuto di tali richieste era molto simile, il che ha indotto l'impresa a considerarle parte di una campagna organizzata condotta per motivi discutibili e a richiedere agli istanti la conferma della propria identità. Non avendo ricevuto risposta, ha respinto le richieste, ritenendole invalide. 81 di queste decisioni di rigetto sono state impugnate innanzi al Commissario per l'Informazione Ambientale, il quale, invece, ha ritenuto illegittimo il respingimento alla luce della normativa nazionale irlandese. Il tribunale investito della controversia si è rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendole di interpretare la direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE) con particolare riguardo al diritto di presentare richieste anonime di accesso alle informazioni. Nella sua sentenza, la Corte ha stabilito che, sebbene la direttiva non imponga la divulgazione del nome effettivo o dell'indirizzo fisico attuale del soggetto che richiede informazioni ambientali, essa non osta a che le autorità nazionali richiedano le stesse informazioni aggiuntive sulla base del diritto nazionale. Infatti, gli Stati membri possono, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esigere l'identificazione preventiva, qualora tale obbligo sia giustificato dal fine di garantire il corretto svolgimento della procedura di accesso. Una normativa nazionale come quella di cui trattasi è, quindi, compatibile con la disciplina europea, a condizione che non sia meno favorevole della disciplina di situazioni analoghe soggette al diritto interno (principio di equivalenza) e non renda eccessivamente difficile l'accesso alle informazioni ambientali (principio di effettività). |