Gratuito patrocinio: forma del ricorso contro il provvedimento di ammissione nel processo penale
15 Gennaio 2026
La vicenda esaminata riguardava un ricorso per cassazione proposto da un avvocato contro il capo dell'ordinanza del Tribunale di Milano con la quale il giudice, oltre ad ammettere la parte al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (dopo che la sua istanza era stata in precedenza dichiarata inammissibile), aveva dichiarato irripetibili le spese del relativo procedimento. La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che la competenza a giudicare la controversia spettava alle sezioni civili della Corte, atteso che, nella specie, si trattava di ricorso che nasceva dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 – indipendentemente dalla circostanza che esso fosse stato pronunciato in un giudizio penale – e con il quale veniva contestata la statuizione sulle spese, mentre non veniva in rilievo un'impugnativa circa la legittimità dell'istanza del rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, che sarebbe rientrata invece nella competenza delle sezioni penali della Cassazione (Cass. n. 10136/2021). I giudici hanno poi dichiarato il ricorso inammissibile in quanto non preceduto da notificazione, richiamando il principio secondo cui «il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la decisione di diniego della stessa, deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, sicché esso, ove presentato nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile» (Cass., sez. VI-II, del 28 marzo 2023, n. 8798; Cass., sez. II, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass., sez. III, del 16 febbraio 2012, n. 2209). |