Reticenza dell’assicurato e mancata incidenza sul consenso dell’assicuratore
15 Gennaio 2026
In tema di reticenza dell’assicurato, laddove l’omessa denunzia di un pregresso infortunio in sede di visita medico-legale svolta per conto dell’assicurazione sia insufficiente ad integrare una reticenza effettivamente determinante o anche solo incidente sul consenso dell’assicurazione, dovendosi presumere che la società assicurativa avrebbe senz’altro egualmente stipulato, a termini invariati, la polizza infortuni poi sottoscritta, non è applicabile né la norma di cui all’art. 1892 c.c., né la diversa e meno severa norma prevista dall’art. 1893 c.c. (nel caso di specie, peraltro, la Corte non ha ritenuto effettivamente sussistente nemmeno l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1892, versando l’assicurato, tuttalpiù, in mera colpa lieve). |