Reticenza dell’assicurato e mancata incidenza sul consenso dell’assicuratore

La Redazione
15 Gennaio 2026

La Corte d’appello di Roma rigetta l’appello promosso da una società di assicurazioni che, condannata in primo grado a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze di lesioni personali subite a causa di un incidente, eccepiva a quest’ultimo la violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., per avere omesso di denunziare un pregresso infortunio in sede di formazione del consenso.

In tema di reticenza dell’assicurato, laddove l’omessa denunzia di un pregresso infortunio in sede di visita medico-legale svolta per conto dell’assicurazione sia insufficiente ad integrare una reticenza effettivamente determinante o anche solo incidente sul consenso dell’assicurazione, dovendosi presumere che la società assicurativa avrebbe senz’altro egualmente stipulato, a termini invariati, la polizza infortuni poi sottoscritta,  non è applicabile né la norma di cui all’art. 1892 c.c., né la diversa e meno severa norma prevista dall’art. 1893 c.c. (nel caso di specie, peraltro, la Corte non ha ritenuto effettivamente sussistente nemmeno l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1892, versando l’assicurato, tuttalpiù, in mera colpa lieve).

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