Mantenimento dei figli e principio di proporzionalità: occorre un’integrale valutazione delle risorse dei genitori
15 Gennaio 2026
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 12 gennaio 2026, n. 676, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Genova in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli in un giudizio di separazione tra due coniugi. Il Tribunale di Genova aveva disposto l'affidamento dei figli minori ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla stessa, disciplina degli incontri col padre e contributo paterno al mantenimento di euro 2.000 mensili (1.000 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie. La Corte d'appello, aveva aumentato l'assegno a euro 4.000 mensili complessivi (2.000 per ciascun figlio), fissando nel 70% la quota di contribuzione del padre, ritenendo tale misura più proporzionata alla condizione patrimoniale e reddituale di quest'ultimo e più idonea ad assicurare ai figli il tenore di vita goduto in costanza di convivenza. Proposto ricorso da marito, la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 337-ter c.c., ravvisando un vizio nel percorso motivazionale della Corte territoriale in ordine alla corretta applicazione del principio di proporzionalità nella ripartizione del contributo al mantenimento dei figli, con particolare riferimento alla valutazione delle risorse economiche della madre e all'utilizzo degli argomenti di prova. I giudici di legittimità ricordano, anzitutto, che in tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni (o maggiorenni non autosufficienti), occorre accertare il tenore di vita familiare durante la convivenza, prescindendo dalla provenienza delle risorse reddituali e patrimoniali e tenendo conto anche dei redditi eventualmente occultati al fisco, potendo il giudice avvalersi degli strumenti ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass. n. 22616/2022). Soprattutto, la Corte ribadisce che il contributo di mantenimento dei figli presenta una duplice dimensione: da un lato, il rapporto genitori-figli, informato al principio di uguaglianza, che assicura a tutti i figli il medesimo diritto a essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente; dall'altro, il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, per cui ciascun genitore è tenuto a contribuire in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, anche casalingo, valutando i tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro e la valenza economica dei compiti domestici e di cura (Cass. n. 2536/2024). Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva fondato l'aumento dell'assegno quasi esclusivamente sulle maggiori risorse reddituali del padre, pur avendo desunto, dalla condotta processuale della madre (in particolare il tardivo deposito della documentazione reddituale), l'esistenza di “ingenti risorse finanziarie” in capo a quest'ultima. Tuttavia, nel motivare la quantificazione del contributo, la Corte territoriale non ha poi dato effettivo rilievo agli argomenti di prova così tratti, né ha proceduto a un compiuto accertamento dei redditi e del patrimonio della madre, omettendo di integrare tali elementi nella complessiva valutazione del materiale probatorio. In conclusione, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione. |