Spetta al G.A. la giurisdizione sulle controversie relative ai criteri per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente
13 Gennaio 2026
Le controversie relative all'impugnazione di atti generali e preventivi dell'ente concedente che incidono sulla struttura del rapporto concessorio, come la fissazione dei criteri per l'indennizzo al concessionario uscente, rientrano nella giurisdizione amministrativa, perché si tratta di atti autoritativi, unilaterali di conformazione preventiva, che incidono anche sul gestore subentrante, e non di semplici pretese patrimoniali. L'art. 133 c.p.a., invero, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie riguardanti i rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, salvo quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi. Tuttavia, anche per queste ultime, non si applica automaticamente la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario: occorre valutare i criteri generali di riparto di giurisdizione. Pertanto, la giurisdizione amministrativa si configura quando la controversia coinvolge l'esercizio di poteri discrezionali dell'ente concedente, ad esempio nella determinazione di canoni, indennità o altri corrispettivi, mentre le controversie devolute al giudice ordinario riguardano pretese di natura obbligatoria e paritaria, derivanti dall'applicazione del regime convenzionale, senza coinvolgimento di poteri di vigilanza o conformazione. |