Nessun automatismo tra l’annullamento di un provvedimento amministrativo e il diritto al risarcimento
16 Gennaio 2026
Il collegio, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento danni (per la perdita di compensi, investimenti, spese legali e lesione della reputazione) avanzata a seguito della liquidazione coatta amministrativa di una società, adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta della Banca d’Italia e parere della Consob, provvedimento di liquidazione poi annullato dal giudice amministrativo, ha statuito che l’annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, in quanto è necessario dimostrare l’esistenza di un danno effettivo, il nesso causale diretto tra il provvedimento e il danno subito, nonché la colpa grave o il dolo della Pubblica Amministrazione. Il ricorrente, quindi, deve fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, compreso il nesso causale e la responsabilità soggettiva della Pubblica Amministrazione Inoltre, il collegio ha sottolineato che il mancato utilizzo di strumenti di tutela cautelare (come la richiesta di sospensione del provvedimento) può interrompere il nesso causale tra il provvedimento e il danno, escludendo così il diritto al risarcimento. Nella fattispecie, la riduzione del valore della società e la perdita degli investimenti sono stati ricondotti a gestioni precedenti alla liquidazione, e non direttamente a quest’ultima, mentre il mancato utilizzo di strumenti di tutela cautelare da parte del ricorrente ha interrotto il nesso causale tra il provvedimento e il danno. La responsabilità della Pubblica Amministrazione è stata esclusa per assenza di dolo o colpa grave e le domande risarcitorie sono state respinte, con compensazione delle spese di lite tra le parti. |