Validità nei confronti dei terzi di atti modificativi dell’oggetto sociale in assenza di delibera assembleare

16 Gennaio 2026

Un atto dell'organo amministrativo di una società per azioni che determini la modifica sostanziale dell'oggetto sociale, in assenza di una delibera assembleare che lo autorizzi, è valido ed efficace nei confronti dei terzi in quanto trattasi di atto affetto da vizio interno al procedimento deliberativo e, in quanto tale, non opponibile ai terzi, salva la prova che questi abbiano agito intenzionalmente in danno della società.

È valido ed efficace nei confronti dei terzi un atto dell'organo amministrativo di una s.p.a. che, in assenza di una delibera assembleare, determini una modifica sostanziale dell'oggetto sociale?

L'odierno quesito pone il problema della validità ed efficacia nei confronti dei terzi di un atto dell'organo amministrativo posto in essere in violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza: nella fattispecie che ci occupa, infatti, gli amministratori hanno dato luogo ad un'operazione societaria che comporta una modifica sostanziale dell'oggetto sociale senza averne il potere. L'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. riserva, infatti, in ogni caso alla competenza dei soci “la decisione di compere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”; mentre l'art. 2384 c.c., dopo aver stabilito che “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale” (comma 1), precisa  che  “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società” (comma 2).

Orbene, a parere di chi scrive un atto del consiglio di amministrazione (o dell'amministratore unico) di una società di capitali che dia luogo ad una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, in assenza di una specifica delibera dell'assemblea dei soci - atto non radicalmente nullo, posto che la società potrebbe sempre ratificarlo - è da ritenersi valido ed efficace nei confronti dei terzi, in quanto trattasi di atto affetto da vizio interno al procedimento deliberativo e, in quanto tale, non opponibile ai terzi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce, infatti, che “le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori non operano nei confronti dei terzi, salva la prova che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società: onde si “esclude sia la sussistenza di un onere del terzo di accertarsi preventivamente dell'esistenza di tali limitazioni, sia la rilevanza della mera conoscenza delle stesse da parte del terzo” (cfr. Cass. 6 febbraio 1993 n. 1506 ...). Il terzo deve poter confidare sull'efficace spendita del nome della società da parte di chi ne abbia la rappresentanza, senza onere di accertare se, nel caso contingente, esistano i presupposti procedimentali “interni” previsti dalla legge: ciò in presenza di tutte quelle attività ed operazioni gestorie che gli amministratori, sia pure a certe condizioni (come appunto la previa deliberazione assembleare), potrebbero efficacemente realizzare con terzi. Il sistema normativo esclude che sul terzo gravi l'onere di attivarsi...” (Cass. Civ., Sez. I, 21 gennaio 2016 n. 1095). Pertanto, se la decisione assunta dall'organo amministrativo determina una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, ciò che si verifica è una violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza, la quale non opera nei confronti dei terzi, salva la prova che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società (Trib. Venezia, Sez. Spec. in Materia di Impresa, 29 gennaio 2025 n. 284). Per cui, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “in tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento da parte dell'amministratore al di fuori dei poteri conferitigli, non integra un'ipotesi di nullità, ma di inefficacia e di opponibilità dell'atto medesimo ai terzi; è dunque rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, sicché deve correlativamente esserle riconosciuto il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore (...)”. (cfr. Cass. nn. 9905/08, 26325/06, 17678/04)” (Trib. Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 29 gennaio 2025 n. 284, cit.).

In conclusione, un atto posto in essere dall'organo amministrativo di una società per azioni che determini la modifica sostanziale dell'oggetto sociale, in assenza di una delibera assembleare che lo autorizzi, è valido ed efficace nei confronti dei terzi. Invero, “il sistema ordinamentale della società azionaria esclude, in via di principio, la nullità o l'inefficacia dell'atto negoziale compiuto dagli amministratori in violazione delle disposizioni sull'autorizzazione assembleare, nelle fattispecie che la richiedano in occasione di determinati negozi: tutto ciò in coerenza con la scelta di fondo della riforma del 2003 in favore di una tutela di tipo obbligatorio, piuttosto che caducatoria.” (Cass. Civ., Sez. I, 21 gennaio 2016 n. 1095, cit.). Deve, pertanto, escludersi che un atto siffatto sia radicalmente nullo: trattasi, invece, di atto affetto da un vizio interno al procedimento deliberativo e, in quanto tale, non opponibile ai terzi, salva la prova che questi abbiano agito intenzionalmente in danno della società.

Le conseguenze sono, invece, diverse nei confronti della società: questa potrebbe, invero, respingere gli effetti dell'atto eccependo la sua inefficacia rispetto ad essa o potrebbe, viceversa, ratificarlo, accettandone gli effetti.

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