Inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex socio di s.n.c.

La Redazione
16 Gennaio 2026

Il Tribunale di Terni chiarisce i presupposti per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCII, aderendo alla tesi ormai maggioritaria quanto alla natura dei debiti del soggetto istante.

È inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposta dall'ex socio di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese, quando i debiti derivino dall'attività imprenditoriale svolta dagli istanti in qualità di soci.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, infatti, deve intendersi solo colui al quale non residuino obbligazioni sorte da un'attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata in precedenza, essendo quindi ammissibile la proposta di piano ex art. 67 CCII solo quando tutte le obbligazioni oggetto della proposta siano estranee alla suddetta attività.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.