Ricorso per cassazione: violazione dei (soli) limiti dimensionali
16 Gennaio 2026
La vicenda esaminata riguardava un giudizio in materia di responsabilità degli amministratori di una società, nell'ambito del quale la curatela del fallimento, controricorrente in sede di legittimità, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore soccombente per l'assenza dei requisiti di chiarezza, nonché la violazione del protocollo di intesa sul processo civile in Cassazione del 1° marzo 2023. La Suprema Corte, dopo aver preliminarmente rigettato la eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti di chiarezza – essendo i motivi incentrati su specifici profili di doglianza partitamente esaminati – ha ritenuto il ricorso inammissibile, richiamando in sede di liquidazione delle spese il D.M. n. 110/2023 (applicabile al caso di specie trattandosi di giudizio di impugnazione successivo al 1° settembre 2023, art. 12 d.m. cit.). Il D.M. n. 110/2023, in particolare, all'art. 3, comma 1, prevede che l'atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all'art. 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell'atto a esse successive. La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.). I giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che la violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023, si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali - principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l'inammissibilità del ricorso - «quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 37552/2021). La sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., invece, per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, cit. (Cass. n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass. n. 7600/2023). Nel caso di specie, il format del ricorso non rispettava il precetto dell'art. 46 disp. att. c.p.c. e violava il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispettava il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile, per cui i giudici hanno liquidato le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore della causa dichiarato. |