Cancellazione del volo: il rimborso deve includere la commissione per l’intermediario?

La Redazione
16 Gennaio 2026

Come evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la compagnia aerea è tenuta anche al rimborso della commissione riconosciuta all'intermediario, salvo che questa sia fatta fissata a sua insaputa.

Con la sentenza del 15 gennaio 2026 nella causa C‑45/24, Verein für Konsumenteninformation / KLM, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito la portata del diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo in caso di cancellazione del volo, quando il titolo sia stato acquistato tramite un intermediario online, alla luce della disciplina stabilita dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Nel caso di specie, alcuni passeggeri avevano acquistato, tramite il portale di prenotazione dell'agenzia di viaggi, i biglietti per un volo andata e ritorno Vienna–Lima.

A seguito della cancellazione, la compagnia aerea ha rimborsato ai viaggiatori il prezzo dei biglietti, detraendo però circa 95 euro corrispondenti alla commissione di intermediazione fatturata dall'agenzia al momento dell'acquisto.

I passeggeri hanno ceduto i loro eventuali diritti a un'associazione a tutela dei consumatori, che ha adito i giudici austriaci, sostenendo che il rimborso dovesse includere anche la commissione.

La compagnia aerea si è opposta, eccependo di non essere tenuta al rimborso della commissione, di cui non avrebbe conosciuto neanche l'esatto importo.  

La Corte suprema austriaca ha richiamato le precedenti pronunce della Corte di giustizia, in cui questa aveva affrontato il tema delle commissioni di intermediazione, affermando che esse devono essere incluse nel rimborso, salvo che siano state fissate all'insaputa del vettore aereo.

Tale eccezione relativa alla “conoscenza” può però dare adito a interpretazioni divergenti, soprattutto con riferimento al grado e alle modalità di tale conoscenza. Pertanto, il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia per la corretta interpretazione del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Questa ha stabilito che, qualora una compagnia aerea accetti che un intermediario emetta e rilasci biglietti in suo nome e per suo conto, può essere considerata a conoscenza della pratica commerciale in essere e della relativa commissione, considerata componente “inevitabile” del prezzo del biglietto e autorizzata in quanto tale.

Ne consegue che la compagnia aerea è tenuta a rimborsare anche l'importo della commissione in caso di cancellazione del volo, pur non dovendo conoscerne l'esatto importo.

Al contrario, richiederne la conoscenza puntuale indebolirebbe la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell'Unione, rendendo meno attrattivo il ricorso ai servizi di intermediazione, in contrasto con l'assetto del mercato del trasporto aereo e con gli obiettivi posti dal Regolamento (CE) n. 261/2004.