Bonus asilo nido e genitori separati: criteri di ripartizione

16 Gennaio 2026

Il bonus asilo nido deve essere ripartito tra i genitori separati? E, nel caso, vi è un termine di prescrizione per far valere il diritto di credito che ne deriva?

Immaginiamoci due genitori separati che pagano per metà ciascuno la retta dell'asilo nido privato del proprio figlio.

Solo la madre procede all'invio della richiesta all'INPS per ottenere il riconoscimento del bonus asilo nido, misura di sostegno economico rivolto a tutti i genitori muniti dei necessari requisiti, e ne ottiene il riconoscimento.

Il padre, quindi, ne rivendica la metà.

La domanda che sorge spontanea è se il padre possa ottenere dalla madre la metà del bonus ricevuto, atteso che paga la metà della retta dell'asilo del figlio e, in caso di risposta positiva, quali siano i termini di prescrizione di tale credito.

Per rispondere a queste domande, partiamo dall'affermare che qualunque genitore che si faccia carico del pagamento della retta dell'asilo nido può presentare all'INPS la domanda per beneficiare del relativo bonus.

Se i genitori pagano a turno tale retta, ognuno potrà presentare la domanda limitatamente alle mensilità di cui ha sostenuto il pagamento.

I requisiti per richiedere il riconoscimento del bonus sono, oltre all'essere il genitore che sostiene l'onere della retta, anche la residenza in Italia, la cittadinanza italiana o europea, o permesso di soggiorno valido per gli extracomunitari e l'ISEE del figlio minorenne valido per l'anno in corso.

Se, come nel caso dei due genitori separati, ve ne è solo uno che avanza la richiesta e ottenga il riconoscimento dell'intero bonus nonostante la retta dell'asilo nido sia pagata a metà con l'altro genitore, pare evidente che tra i genitori sorgerà un rapporto di dare/avere sulla scorta del quale quello che non ha beneficiato del bonus potrà rivendicare la sua quota parte nei confronti di quello che l'ha percepita integralmente.

Sul punto, l'art. 1298 del codice civile afferma che “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.”

II codice vigente opportunamente contempla i rapporti interni anche nella solidarietà attiva e per questa, come per quella passiva, adotta la stessa regola, cioè dispone la divisione di diritto fra tutti, salvo il caso di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo di un soggetto, aggiungendo la regola che il riparto avvenga in parti uguali, salvo non risulti stabilita una differente ripartizione.

Si precisa che le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario si prescrivono nel termine breve di 5 anni dal momento in cui ogni singola rata deve essere corrisposta, mentre le spese dovute a titolo di mantenimento straordinario (quali, ad esempio, l’asilo nido) si prescrivono nel termine di 10 anni a decorrere da ciascuna singola spesa sostenuta .

Si evidenzia che l'assenza di accordo preventivo sulle spese straordinarie può comprometterne il diritto al rimborso, a meno che il provvedimento di separazione o divorzio non preveda diversamente e si evidenzia quanto sia fondamentale che tale tipo di spese siano preventivamente concordate tra i coniugi e come, per evitare inutili dispute, sia sempre consigliabile attenersi ai protocolli dei tribunali.

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