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Si insegna, tradizionalmente, che, in tema di responsabilità contrattuale, l'attore ha l'onere di allegare specificamente l'esistenza del titolo che lo legittima alla proposizione della domanda nei confronti del convenuto e di allegare specificamente le ragioni che legittimano la domanda proposta. Una volta fornita la prova di tali elementi, spetta al convenuto allegare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi che siano rilevanti ai fini della valutazione dell'infondatezza della pretesa attorea, fornendo all'uopo la relativa prova.
L'applicazione di tale criterio di riparto alla responsabilità contrattuale da inadempimento comporta che l'attore, che deduca il mancato rispetto da parte del convenuto di obbligazioni su quest'ultimo ricadenti per effetto del contratto sottoscritto tra le parti, ha l'onere di provare l'esistenza del contratto dedotto in lite, del suo contenuto e di dedurre le concrete e specifiche modalità dell'inadempimento contestato alla controparte contrattuale, rispetto a una o più obbligazioni contrattualmente previste. A questo punto, sarà il convenuto a essere onerato di allegare, e correlativamente provare, l'esistenza di fatti (naturali o giuridici) che siano ostativi al (totale o parziale) accoglimento della domanda attorea.
Tutto chiaro, sembrerebbe.
Sennonché, come il contrasto oggetto della presente segnalazione dimostra, la prassi registra incertezze allorquando dai principi generali sopra richiamati si passa alla concreta individuazione del contenuto dell'onere probatorio che le parti debbono rispettivamente assolvere per dimostrare la fondatezza delle reciproche conclusioni rassegnate nel giudizio.
In particolare, la questione si pone in relazione alla qualificazione dell'onere della prova rispetto all'altrettanto tradizionale distinzione tra an e quantum della pretesa fatta valere in lite.
La teorica risarcitoria si compone, infatti, di due piani logico-giuridici, collegati da un nesso di pregiudizialità, per cui l'attore deve allegare le circostanze idonee a dimostrare non solo l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, che pone come presupposto per la sua domanda di risoluzione (an debeatur), ma anche quelle idonee a dimostrare la derivazione da tale inadempimento di una conseguenza giuridicamente rilevante (obbligo restitutori e/o risarcitori), che va ulteriormente declinata sia nella sua astratta riconoscibilità, che nell'indicazione del relativo importo, salva l'applicazione di criteri equitativi di determinazione a opera del giudicante, nell'ipotesi in cui sia comunque fornita almeno una semiplena probatio (salve le ipotesi di esonero ex lege per ipotesi particolari, che non rilevano nella valutazione delle regole generali applicabili alla questione in esame).
Il problema è comprendere come, una volta che sia dedotto un inadempimento contrattuale delle cui conseguenze risarcitorie l'attore chieda il ristoro, tale ultima questione si connette alle regole probatorie generali della responsabilità contrattuale sopra evidenziate, ovvero come da esse si allontana, onerando pertanto l'attore di fornire la prova (piena o, quantomeno, semiplena) della relativa quantificazione, così da consentire al giudice di disporre la condanna in via diretta o attraverso il ricorso, ove consentito, all'integrazione equitativa.
L'oscillazione giurisprudenziale in esame attiene, per l'appunto, a una divergenza nell'identificazione del perimetro di applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità del mandatario per omesso rendiconto al mandante dell'attività espletata, con conseguente richiesta di quest'ultimo della declaratoria di responsabilità contrattuale del primo e della di lui condanna alle restituzioni conseguenti alla mala gestio dell'incarico affidato.
Secondo Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2810, il mandante che agisce in giudizio allegando l'inadempimento del mandatario all'obbligo di rendergli il conto dell'incarico ricevuto e chiedendo la di lui condanna derivante dal dedotto inadempimento, ha certamente solo l'onere di allegare – e correlativamente provare – l'esistenza del contratto e il suo contenuto, assolvendo in tal modo al suo onere probatorio in tema di an debeatur. Una volta assolto tale onere, infatti, per i principi generali in tema di riparto dell'onere in ambito di responsabilità contrattuale, spetta al mandatario, che si opponga alla pretesa attorea, allegare e dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi idonei a paralizzare la pronuncia richiesta dall'attore.
Tuttavia, la sentenza in commento ritiene che la violazione dell'obbligo del mandatario di rendere al mandante il conto della gestione non esaurisca l'onere probatorio a carico di quest'ultimo.
A giudizio della Corte, infatti, l'omissione dell'obbligo di rendiconto determina l'assolvimento a opera del mandante del suo onere della prova del solo an debeatur, nel senso che può ritenersi dimostrato il relativo inadempimento a opera del mandatario, che non abbia quindi assolto all'onere probatorio, su di lui ricadente, di circostanze idonee a escludere limitare il dedotto inadempimento.
Sennonché, allorquando si passa a valutare l'esistenza della prova del quantum debeatur, segnatamente in tema di quantificazione dell'importo delle somme versate dal mandante al mandatario per l'espletamento dell'incarico, di cui con l'azione giudiziale si chiede la restituzione in quanto non rendicontate, secondo la pronuncia in commento la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, onera l'attore di provare sia l'avvenuta corresponsione al mandatario delle somme oggetto della richiesta di restituzione, sia la mancanza di una causa che ne giustifichi il trattenimento a opera del mandatario medesimo, giacché l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto non vale a provare anche l'esatto importo che, per effetto dell'inadempimento, il mandatario sarebbe tenuto a restituire.
È da notare, sul punto, che l'evocazione della disciplina della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. importa l'applicazione alla materia della responsabilità contrattuale di regole di giudizio che, per definizione, sono estranee alla materia del diritto delle obbligazioni.
E', infatti, noto che la disciplina dell'indebito, laddove l'art. 2033 c.c. fa riferimento al diritto del solvens di ripetere dall'accipiens quanto corrispostogli, presuppone l'allegazione e la correlativa dimostrazione dell'inesistenza di alcun rapporto obbligatorio validamente esistito tra le parti; ciò che caratterizza, per l'appunto, quella assenza della causa adquirendi che, da un canto, possa giustificare lo spostamento patrimoniale tra le parti e, dall'altro, determinare l'obbligo restitutorio conseguente all'accertamento di tale radicale condizione.
Nella dinamica dell'inadempimento contrattuale, viceversa, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., a mente della quale la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, nel senso che determina il correlativo obbligo di ricreare la situazione esistente nelle rispettive posizioni al momento della conclusione del contratto risolto.
Ciò che determina che l'effetto restitutorio consegue, nella dinamica contrattuale, al pronunciato inadempimento e, quindi, all'accertato inadempimento a un'obbligazione valida e ritualmente contratta da parte dell'inadempiente.
Quindi, la retroattività della risoluzione presuppone l'accertamento di una valida, ma inadempiuta, causa adquirendi: esattamente all'opposto di quanto accade nella disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo.
Di tale diverso possibile inquadramento giuridico dalla fattispecie in esame è testimonianza il diverso orientamento espresso dalla stessa sezione terza della Corte di cassazione nell'ordinanza 17 aprile 2024, n. 10479, laddove, proprio evidenziandosi l'estensione del perimetro dell'accertato inadempimento del mandatario all'obbligo di rendere il conto della gestione dei beni conferiti dal mandante, si qualifica come assoggettata al principio generale di riparto probatorio l'intera questione delle conseguenze dell'inadempimento, sia in tema di an che di quantum debeatur.
Pertanto, la pronuncia in esame, applicando i principi generali di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale – sopra ricordati – giunge a qualificare che la mancata prova liberatoria del mandatario rispetto all'allegato inadempimento dei propri obblighi di gestione dei beni affidatigli dal mandante in esecuzione dell'incarico ricevuto, qualifica la sussistenza di un inadempimento che abbraccia sia la sussistenza della responsabilità che, anche, la conseguente obbligazione restitutoria.
Obbligazione restitutoria che, se non efficacemente contrastata dal mandatario con l'allegazione e la correlativa prova a suo carico, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, coinciderà con l'intero compendio di beni che il mandante ha affidato al mandatario nel corso dello svolgimento del contratto esistito tra le parti.
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