Risarcimento da fatto illecito: gli interessi compensativi devono essere oggetto di specifica domanda
19 Gennaio 2026
La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad un giudizio in materia di responsabilità medica in cui la ricorrente ASL denunciava in sede di legittimità il riconoscimento, nei confronti degli eredi del danneggiato, degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pur in assenza di domanda da parte degli attori nel giudizio di primo grado. I giudici di legittimità hanno a riguardo ricordato che «in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice» (ex aliis, da ultimo Cass. civ. 4 agosto 2025, n. 22441). Nel caso di specie, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza di appello, rilevando che gli eredi del danneggiato non avevano avanzato una specifica domanda di riconoscimento degli interessi compensativi in primo grado; inoltre, nella comparsa conclusionale in grado di appello, la difesa dei predetti si era schermita sostenendo che, anche nell'ipotesi di assenza di domanda, il giudice può attribuire i predetti interessi, risultando tale affermazione in palese contrasto con il più recente orientamento di legittimità. Il testo dell'ordinanza sarà disponibile a breve. |