Legittimo che il giudice penale dell’impugnazione, dichiarata la prescrizione, decida sugli effetti civili
19 Gennaio 2026
Secondo i giudici non è ravvisabile, innanzi tutto, una irragionevolezza sopravvenuta del comma 1 dell’art. 578 c.p.p., ritraibile dal dato che il legislatore, nell’introdurre il comma 1-bis del medesimo art. 578, abbia differenziato il trattamento giuridico di situazioni analoghe, comparate sotto il profilo del cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (non importa se in rito o nel merito) non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole. La Corte rimettente ha posto, invero, in comparazione due situazioni – quella del giudice dell’impugnazione penale che dichiara estinto per prescrizione il reato commesso in epoca antecedente al 1° gennaio 2020 e quella del giudice che dichiara improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di gravame con riferimento a un reato commesso, invece, a partire da tale data – che non sono omogenee. La situazione tuttora regolata dalla disposizione censurata è connotata dalla prescrizione del reato, la quale costituisce un istituto di natura sostanziale «che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena» (sent. n. 115/2018), mentre l’improcedibilità agli effetti dell’art. 344-bis c.p.p. incide sul versante processuale dell’azione penale, per un ritardo attribuibile al singolo procedimento di impugnazione, precludendo l’esame del merito, ovvero limitando ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso. Il differente trattamento circa la competenza in ordine alla pronuncia sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, che nel caso del reato prescritto resta al giudice penale in forza della disposizione censurata, neppure determina una sperequazione nella posizione dell’imputato assolto rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, ove tuttora operi il comma 1 dell’art. 578 c.p.p., sia il giudice civile della prosecuzione, ove si applichi il comma 1-bis, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Con riferimento, poi, ai parametri interposti di fonte convenzionale (art. 6, paragrafo 2, CEDU) e unionale (artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/343/UE, art. 48 CDFUE), la Corte costituzionale ricorda che nella sentenza della Corte EDU, grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, la Corte EDU ha precisato che, ai fini della garanzia del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, non ha alcun rilievo, né ai fini del giudizio per il risarcimento del danno da reato, né ai fini degli altri processi extra-penali, distinguere tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, e che la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto. La Corte EDU ha ritenuto che imputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l’opinione che la stessa è colpevole in base alla norma che disciplina l’accertamento di colpevolezza, il che lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente. Chi abbia beneficiato di un’assoluzione o di una sentenza di non luogo a procedere deve restare soggetto all’ordinaria applicazione delle regole di diritto interno che disciplinano il regime delle prove al di fuori del processo penale. In questa prospettiva, è quindi priva di attitudine lesiva del secondo aspetto del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza la previsione che l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il risarcimento del danno in favore della parte civile avvenga, in caso di prescrizione del reato, da parte del medesimo giudice penale o del giudice civile, essendo invece indispensabile che anche nel primo caso quell’accertamento non ingeneri il dubbio in ordine alla colpevolezza dell’imputato stesso. |