Dicembre 2025: concordato semplificato, responsabilità del liquidatore, COMI

La Redazione
19 Gennaio 2026

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l'altro, di legittimazione del PM a presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, COMI, responsabilità dell’amministratore formale nella bancarotta fraudolenta documentale, nessi tra la composizione negoziata della crisi ex d.l. n. 118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, accordi di ristrutturazione, termini di decadenza per l’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall, responsabilità del liquidatore.

Legittimazione del PM a presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale

Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638

Ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., il pubblico ministero è legittimato a presentare il ricorso per l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell'esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale.

Giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Cass. civ. sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641

Ai sensi dell'art. 25-sexies3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25-sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultimo articolo e dall'art. 39, medesimo codice.

COMI: la superabilità delle presunzioni di legge

Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31727

Chi invochi la competenza di un tribunale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al comma 3 dell'art. 27 c.c.i.i. è gravato da un duplice onere probatorio, essendo tenuto a provare non solo che il COMI (centre of main interest) è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche che tale diversa collocazione è percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi.

Responsabilità dell'amministratore formale nella bancarotta fraudolenta documentale

Cass. pen., sez V, 4 dicembre 2025 (dep. 5 gennaio 2026), n. 250

In tema di bancarotta fraudolenta documentale impropria, non occorre che l'amministratore formale abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l'amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che il primo, nell'abdicare agli obblighi da cui è gravato, sia consapevole dello scopo perseguito dall'effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada.

Il giudice della crisi può pronunciarsi incidenter tantum sui presupposti della composizione negoziata ex d.l. n. 118 del 2021 

Cass. civ. sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856

In tema di nessi tra la composizione negoziata della crisi ex d.l. n. 118 del 2021 e il procedimento per dichiarazione di fallimento, spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive (artt. 2 e 6 d.l. n. 118 del 2021), ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 118 del 2021 in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno.

Accordi di ristrutturazione: esclusi dal computo i creditori sorti nella procedura

Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti i creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; nel qual caso, il debitore non può giovarsi dell'omologazione forzosa di cui all'art. 182-bis, comma 4, l. fall. ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.

Termini di decadenza per l'azione di inefficacia ex art. 64 l. fall

Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33157

Non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l. fall. i termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69-bis, primo comma, l. fall., rivestendo l'azione per la dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, e dovendosi interpretare il richiamo contenuto nel primo comma del predetto art. 69-bis alle sole “azioni revocatorie” disciplinate nella Sezione III, Capo III (“Degli Effetti del fallimento”).

Responsabilità del liquidatore e criterio del “netto differenziale” per la quantificazione del danno

Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 2025, n. 33730

Il pregiudizio conseguente all'indebita prosecuzione dell'attività sociale da parte del liquidatore deve essere individuato nella sommatoria di tutte le perdite verificatesi tra il momento in cui è accertato lo stato d'insolvenza della società e la formale dichiarazione di fallimento della stessa e, dunque in misura pari alla differenza tra i cd. netti patrimoniali; vale a dire nella somma corrispondente alla differenza tra il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui la società era in stato di insolvenza e doveva esserne, di conseguenza, dichiarato il fallimento e il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui il suo fallimento è stato, poi, effettivamente dichiarato.

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