Le misure ablative e limitative della responsabilità genitoriale e la loro applicazione nel caso della “famiglia del bosco”
19 Gennaio 2026
L'art. 2 c.c. definisce il minore quale soggetto persona fisica che non ha ancora compiuto la maggiore età e, quindi, titolare unicamente della capacità giuridica, ma non della capacità di agire. In via generale, pertanto, sino al compimento della maggiore età, il minore è privo di capacità legale e versa in uno stato di “soggezione” nei confronti del genitore, titolare della responsabilità genitoriale. L'attuale responsabilità genitoriale ben riflette l'evoluzione storica che ha coinvolto il rito familiare e, più radicalmente, la struttura stessa della famiglia e il concetto di ruolo al suo interno. Con un lento andamento, il precedente e vetusto concetto di potestà genitoriale, ancorato ad una visione rigida, paternalistica e gerarchica della famiglia, ha lasciato spazio ad una impostazione più aperta ed orientata all'interesse superiore del minore, nella valorizzazione dei principi costituzionali e delle Convenzioni internazionali. L'art. 316 c.c. definisce la responsabilità genitoriale quale attribuzione ai genitori, al tutore o a chiunque eserciti tale ruolo, del potere/dovere di proteggere, educare, istruire e curare gli interessi del minore. Viene tratteggiato un complesso quadro di diritti e doveri, inerenti aspetti di natura patrimoniale e personale, che vengono in essere ogniqualvolta in cui nasca un figlio e, di conseguenza, un genitore. La relazione tra gli stessi non si esaurisce ad aspetti meramente economici, costituendo la dimensione familiare una sfera di crescita e formazione del minore, tale da essere, per il figlio, il primo punto di riferimento. Pertanto, il compito degli adulti è quello di accompagnare la prole nello sviluppo, adempiendo ai propri doveri genitoriali, nel rispetto e nel riconoscimento del carattere e dell'individualità del soggetto minore. In considerazione dell'importanza che riveste il ruolo genitoriale nel delicato processo di maturazione del minore, l'ordinamento sanziona gli eventuali abusi nell'esercizio della responsabilità genitoriale mediante lo strumento dei provvedimenti de potestate. I presupposti sostanziali I provvedimenti de potestate si inseriscono nel fragile e delicato bilanciamento tra il diritto di autodeterminazione della famiglia e il dovere di tutela dell'interesse dei minori, in conformità con il principio costituzionale stabilito all'art. 30. Il sistema giudiziario, per tramite degli artt. 330 e 333 c.c., ha previsto una serie di misure ablative e limitative della responsabilità genitoriale, di competenza del Giudice minorile (ex art. 38 disp. att. c.c.), che intervengono nelle ipotesi in cui il detto abuso comporti un “grave pregiudizio” nei confronti del minore (art. 330 c.c.), o si presenti comunque pregiudizievole nell'interesse del figlio (art. 333 c.c.). L'aspetto che riguarda i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale evidenzia un impegno attivo e concreto, che deve essere rispettato dalla parte genitoriale in funzione del figlio, al fine di garantire uno sviluppo educativo, cognitivo ed emotivo, cucito sul bambino e sulla realtà che lo circonda. L'autonomia della famiglia e dei genitori, infatti, non può e non deve condizionare pregiudizialmente il minore; per tali ragioni, i provvedimenti de potestate si collocano come strumenti attivi e portavoce di un sistema di tutela, protezione e prevenzione per il minore, per evitare che rimanga vittima passiva delle condotte parentali in suo danno. Pertanto, qualora il genitore violi o trascuri i doveri genitoriali o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio nei confronti del minore, potrà incorrere in una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. Tale significativa conseguenza, in considerazione del forte impatto che genera sul bambino e sul genitore, rappresenta una extrema ratio , che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (v. sul punto Cass. civ., ord., n. 21177/2025; Cass. civ., ord. n. 32004/2025; Cass. civ., ord., n. 32328/2025; Cass. civ., ord. n. 24708/2024; Cass. civ., ord. n. 27171/2024). Il peso e la protezione che soggiace alla misura ablativa de qua, ben si comprende, se si riesce a cogliere l'intento di un provvedimento così rigoroso, che non risponde ad un'ottica punitiva e sanzionatoria verso il genitore, ma è mosso dall'intenzione di proteggere il minore. L'ingerenza del Giudice minorile e, in ogni caso, del sistema giuridico, nelle dinamiche familiari si giustifica qualora siano accertati gli effetti lesivi dei comportamenti genitoriali. Invero, l'ordinamento non può trascurare i diritti indisponibili dei minori e le libertà dei genitori non possono inglobare i diritti “iure proprio” del minore, né fagocitare complessivamente la sua sfera, in manifesta violazione dei principi che fondano la sua tutela. Sebbene lo statico dettato della norma sembrerebbe qualificare l'art. 333 c.c. come di natura residuale, la realtà applicativa, dal canto suo, pone in luce l'eccezionalità della decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), adottabile, in ultima istanza, solo qualora sia oggettivamente verificato il grave pregiudizio e solo ove le altre misure limitative non siano idonee a tutelare il preminente interesse del minore e il suo diritto a crescere nella famiglia d'origine, anche in forza dell'art. 7 della Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia. La pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, infatti, deve essere intesa quale misura estrema ed eccezionale, pronunciabile solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, non superabile tramite strumenti meno afflittivi. In questo senso, il Giudice minorile deve compiere una valutazione complessiva e concreta delle condizioni familiari, svolgendo, altresì, una prognosi sull'effettiva possibilità di recupero delle competenze genitoriali, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, che impone l'intervento ablativo, solo allorquando ogni altra misura risulti inidonea alla sua tutela. Le menzionate cautele a cui è sottoposta la spiegata misura ablativa risultano coerenti con la funzione perseguita dalla medesima, nella valorizzazione del principio di bigenitorialità e dell'equilibrio tra il diritto del minore alla propria famiglia e la sua protezione. È importante sottolineare il rifiuto di automatismi che interviene nell'ambito dei provvedimenti de potestate, i quali necessitano di un'attenta valutazione in concreto, che tenga in considerazione tutte le specifiche ed obiettive circostanze del caso. A sostegno di ciò, si menziona la pronuncia n. 55/2025 della Corte costituzionale, che ha soppresso l'automatismo della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, per i delitti commessi con abuso di tale responsabilità, dando rilievo al superiore interesse del minore e alla valutazione delle singole dinamiche del caso e dell'evoluzione del rapporto genitore-figlio, anche nel periodo successivo alla commissione reato. Qualora i comportamenti disfunzionali posti in essere dal genitore si concretizzino in condotte pregiudizievoli per il figlio, ma non integranti il grave pregiudizio ex art. 330 c.c., l'ordinamento può intervenire direttamente con le misure limitative della responsabilità genitoriale previste dall'art. 333 c.c. Con l'intento di evitare un vuoto di tutela, le misure ex art. 333 c.c. hanno natura conservativa e proporzionale e proteggono il minore ogniqualvolta in cui il genitore abbia una condotta pregiudizievole nei confronti del figlio, non occorrendo, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di semplice pericolo di danno (v. sul punto Cass. civ., ord. n. 24722/2025). Nel novero dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale rientra la sospensione della responsabilità genitoriale, protagonista di una recente vicenda attenzionata mediaticamente che, per essere compresa e obiettivamente valutata, richiede l'abbandono di qualsiasi strumentalizzazione ed un'analisi chiara ed oggettiva, scevra da preconcetti o posizioni superficiali. La famiglia del bosco In primo luogo, è necessario approcciarsi alla vicenda riferibile alla “famiglia del bosco” eliminando qualsivoglia preconcetto che derivi da informazioni sommesse e distorte, evitando di sposare, superficialmente, fazioni polemiche e generaliste, nemiche della realtà. I campanelli d'allarme e l'ingerenza dell'ordinamento nelle dinamiche della famiglia de qua hanno avuto origine da un accesso al pronto soccorso per ingestione di funghi, motivo di attenzione da parte del Servizio Sociale e della successiva segnalazione, vista la riscontrata condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori della coppia. Nel descritto contesto di estremo disagio, il Tribunale, dapprima con decreto, confermato da successiva ordinanza, adottava la misura cautelare minima dell'osservazione, affidando i bambini al Servizio Sociale, dotandolo dell'esclusivo potere di decidere sul loro collocamento, nonché su questioni di maggior rilevanza in materia sanitaria. Nelle more di tale provvedimento, sia il Servizio Sociale, che i Carabinieri, rilevavano gravi negligenze genitoriali e disfunzioni addizionali, con particolare riguardo al tema dell'istruzione e della vita relazionale dei minori, di fatto isolati. Lo spiraglio collaborativo e le vuote promesse che hanno caratterizzato il comportamento dei genitori nella prima fase cautelare hanno avuto una vita, a dir poco, breve, e hanno repentinamente lasciato spazio a rifiuti, muri ed ingiustificate chiusure. Per meglio comprendere la menzionata posizione di chiusura genitoriale, basti riflettere sui dati del rifiuto opposto alle attività di supporto, del diniego per il concordato accesso settimanale all'abitazione e del rifiuto per il compimento degli accertamenti sanitari obbligatori, avendoli, i genitori. condizionati al versamento di € 50.000,00 per ogni bambino. Parallelamente, il quadro globale della famiglia faceva emergere delle gravi problematiche, anche con riferimento alle condizioni della casa familiare, priva di un impianto elettrico e idrico/sanitario, senza rifiniture e infissi, mancante di certificazioni sull'abitabilità e, in ogni caso, non idonea alla tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità dei minori. L'oggettiva situazione venuta all'attenzione e verificata dall'ordinamento, raffigura un quadro disagevole e pericoloso per i minori, scientemente privati della possibilità di godimento del diritto alla vita di relazione, fondamentale in fase di crescita. Sul punto, si fa menzione dell'istruzione parentale (cd. homeschooling) seguita dai genitori mancante, però, delle necessarie dichiarazioni annuali di un dirigente scolastico limitrofo, necessarie per accertare l'idoneità tecnica ed economica degli stessi ai fini dell'insegnamento. Ulteriormente, l'organo giudiziario segnalava un'aggiuntiva violazione nel merito del diritto alla riservatezza dei minori e alla tutela dell'identità personale, come stabilito dall'art. 16 della Convenzione di New York del 1989, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, vista la partecipazione e l'esposizione dei minori a programmi televisivi, stampa, canali digitali ed altri mezzi di comunicazione di massa. Tale scelta è chiaramente dimostrativa dell'intento speculativo della parte genitoriale, nello sfruttamento dell'immagine dei minori per l'ottenimento di un favor e di un'approvazione popolare. Alla luce degli elementi fattivi riportati, per quanto sia fondamentale la tutela del diritto di libertà nelle scelte strutturali della famiglia, verrà naturale riflettere sulle necessità proprie dei minori e sull'importanza del mettere i bisogni dei figli davanti ai bisogni dei genitori. In considerazione delle esposte violazioni e della descritta situazione pregiudizievole in danno dei bambini, ben si comprende la scelta di sospendere temporaneamente la responsabilità genitoriale e, contestualmente, ordinare l'allontanamento dei minori dall'abitazione familiare e conferire l'effettiva custodia al Servizio Sociale. La scelta del Giudice minorile di emettere tale provvedimento de potestate, così confermata dalla Corte d'Appello, è conforme al disposto sostanziale dell'art. 333 c.c. e risponde, altresì, al canone interpretativo che guida l'indicata normativa, che, con l'obiettivo di tutelare il minore, rende possibile la concessione di misure limitative, anche sulla base di un pregiudizio potenziale, a prescindere da un eventuale danno in concreto. Nella situazione concreta, il Giudice minorile, con la successiva conferma della Corte d'Appello, ha coerentemente scelto una via proporzionata, nel rispetto del labile equilibrio che permea tali situazioni, prevedendo la più morbida misura della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., all'esito di un'ottusa ed ingiustificata chiusura genitoriale, che si è dimostrata essere ad esclusivo danno dei figli, e di una pericolosa situazione di lesione dei diritti fondamentali dei minori e di estremo pregiudizio per gli stessi. Naturalmente palpabile è la pericolosità, presente e futura, nelle scelte di vita adottate dalla famiglia del bosco in relazione al percorso di formazione e crescita dei figli; paragonando i bambini a delle tele bianche, disegnare in maniera impositiva linee dritte e colori definiti sugli stessi, occupando tutto lo spazio della tela, significherebbe togliere loro la possibilità di decidere, in autonomia, i propri colori e le proprie forme, nella libera possibilità di mescolarli e variarli nel corso del tempo. Per orientare la direzione verso il rispetto dei figli, i genitori dovrebbero limitarsi a fornire gli strumenti per disegnare, lasciando loro la pura libertà di scoprire e sperimentare nuove sfumature e nuove sagome. In conclusione Quando si parla dei provvedimenti de potestate, deve sempre tenersi a mente il complesso equilibrio in cui si inseriscono, tra la sfera di autonomia della famiglia, il diritto del minore alla propria famiglia e la tutela del minore nel superiore interesse del minore. Per quanto possano sembrare parole svuotate e per quanto sia difficile accettare l’intromissione dell’ordinamento giuridico nel delicato e privato contesto familiare, si deve comprendere e proteggere il faro puntato sulla tutela del minore e la necessità del medesimo di essere salvaguardato nelle situazioni pregiudizievoli, a fronte della sua impotenza. L’impianto giuridico è costruito sulla protezione sostanziale delle parti fragili ed è dovere dello stesso intervenire ogniqualvolta in cui si verifichino situazioni lesive e pregiudizievoli, tentando di comprendere, proporzionalmente, la soluzione di salvaguardia migliore, al netto di un’attenta valutazione della pluralità degli elementi e di un esame prodromico. |