Il procedimento di opposizione ad ingiunzione europea non costituisce una forma di riassunzione

La Redazione
20 Gennaio 2026

Il Tribunale di Modena ha stabilito che il procedimento di opposizione ad ingiunzione europea non costituisce una forma di riassunzione ex art. 125 att. c.p.c., con prosecuzione della precedente fase europea, in quanto soluzione non conforme al Regolamento CE n. 1896/2006.

Il procedimento di opposizione ad ingiunzione europea non costituisce una forma di riassunzione ex art. 125 att. c.p.c., con prosecuzione della precedente fase europea, in quanto soluzione non conforme al Regolamento CE n. 1896/2006.

Se così è, l'atto che introduce la fase susseguente l'opposizione, va notificato alla parte personalmente, non certo al suo procuratore, dato che non è questa una prosecuzione di una precedente fase processuale.

Consegue, quindi, che nel caso in cui il «ricorso in riassunzione» sia notificato al difensore e non alla parte personalmente, non rispettando il termine assegnato per la prosecuzione del procedimento, si determina l'estinzione del procedimento, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c.

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