Per la Consulta il furto in abitazione si configura anche negli spazi condominiali e non può essere attenuato ove il fatto risulti di lieve entità

20 Gennaio 2026

È costituzionalmente legittimo l'art. 624-bis c.p., nella parte in cui prevede che il furto in abitazione sia configurabile anche quando il fatto avviene all'interno degli spazi comuni degli edifici condominiali? È costituzionalmente legittimo l'art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che, nei casi di furto in abitazione, la pena irrogabile sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità? 

Massima

La disciplina dell'art. 624-bis c.p., nella parte in cui prevede che il furto in abitazione sia configurabile anche quando il fatto avviene all'interno degli spazi comuni degli edifici condominiali, non contrasta con il principio di offensività (art. 25, comma 2, Cost.); la disciplina dell'art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, non contrasta con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost.). 

Il caso

Tizio veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze per rispondere del reato di furto in abitazione, per essersi impossessato di una scatola contenente anticaglie, del valore complessivo di 500 euro, che il proprietario aveva momentaneamente depositato nell'androne dell'edificio condominiale dove risiedeva.

Il giudice sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. sotto un duplice profilo: da un lato, nella parte in cui consente, secondo il diritto vivente, di ritenere integrata la fattispecie anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno degli spazi di un edificio condominiale, che costituiscono pertinente di un “luogo di privata di dimora”; dall'altro, nella parte in cui non consente che la pena prevista sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Secondo il giudice fiorentino, vi sarebbe un'evidente differenza, sotto il profilo del livello di riservatezza ed esclusività, tra le pertinenze delle proprietà individuali (garage, magazzini degli attrezzi, locale lavanderia, ecc.) e gli spazi comuni di un edificio condominiale, perché a quest'ultimi possono accedere un numero elevato di persone, spesso fra loro sconosciute, che entrano nell'edificio condominiale, anche per ragioni familiari o lavorative, in virtù del consenso prestato da alcuni soltanto degli aventi diritto, caratteristiche che avvicinano questi spazi a quelli pubblici.

L'equiparazione degli spazi condominiali alle pertinenze delle abitazioni private sarebbe irragionevole non solo in una prospettiva intrinseca di offensività, ma anche in un'ottica relazione rispetto ad altri settori dell'ordinamento penale in cui la giurisprudenza non ha assicurato a tali spazi la medesima tutela apprestata per le abitazioni private. Il giudice rimettente cita, in particolare, le riprese video disposte dalla Polizia giudiziaria nell'atrio o nel vano scale di un immobile condominiale, che non devono essere preventivamente autorizzate, e il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis c.p.), che non può configurarsi nelle scale condominiali e nei relativi pianerottoli.

In subordine, il giudice a quo invocava un intervento additivo della Corte che consenta di attenuare i fatti di lieve entità, rispetto ai quali il severo trattamento punitivo previsto dall'art. 624-bis c.p. sarebbe sproporzionato per eccesso (art. 3 Cost.), con conseguente frustrazione della sua finalità rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.), oltre che irragionevole (art. 3 Cost.) rispetto a fattispecie finitime, come la rapina e l'estorsione, per le quali tale “valvola di sicurezza” è stata introdotta dalla Consulta.

La questione

Le questioni rimesse alla Corte costituzione sono le seguenti: è costituzionalmente legittimo l'art. 624-bis c.p., nella parte in cui prevede che il furto in abitazione sia configurabile anche quando il fatto avviene all'interno degli spazi comuni degli edifici condominiali? È costituzionalmente legittimo l'art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che, nei casi di furto in abitazione, la pena irrogabile sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità? 

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale ha ritenuto infondate entrambe le questioni.

Per quanto riguarda la questione principale, la Corte ritiene che l'interpretazione che estende alle parti comuni dell'edificio condominiale la tutela prevista per i luoghi di privata dimora non sia né irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività.

Il legislatore ha equiparato, sul piano del trattamento sanzionatorio, il furto in abitazione a quello commesso su un bene sito in una pertinenza, ritenendo che anche quest'ultima ipotesi, come la prima, esprima una maggiore offensività rispetto al furto semplice.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'esigenza «di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo […] sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell'abitazione [,] come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative» (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2023-15 dicembre 2023, n. 50105, Rv. 285470; Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2021-15 luglio 2021, n. 27326).

Secondo i Giudici delle leggi, tale esigenza di tutela rafforzata sussiste anche con riferimento alle parti comuni dell'edificio condominiale, «poiché esse sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate, nella loro interezza, dai comproprietari pro quota».

Anche le parti comuni del condominio, osserva la Corte, «presentano i connotati fondamentali del «luogo di privata dimora», costituiti dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso, anche implicito, dei titolari, i quali ultimi mantengono, in ogni caso, il potere di limitare o impedire l'accesso a persone non gradite».

La circostanza che, in relazione alle intercettazioni e al delitto di interferenze illecite nella vita privata, l'ordinamento non riconosca alle parti comuni del condominio lo stesso grado di tutela accordato alle dimore private è coerente con la polifunzionalità del concetto di “domicilio”, che nei suddetti settori viene in rilievo come «luogo nel quale la persona si sottrae alle ingerenze esterne», in quanto le è consentita «l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui», dimensione alla quale risultano estranee le aree comuni di un condominio.

In merito alla questione subordinata, la Corte ribadisce quanto già detto nel 2021 (sentenza n. 117), ossia che «la condotta punita dall'art. 624-bis, comma 1, c.p. è descritta in termini definiti, e rispetto a essa non sono concretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta»; quanto al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, «quest'ultimo è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell'abitazione altrui».

In merito alla comparazione con la rapina e l'estorsione, per le quali la Corte ha ritagliato delle ipotesi di minore gravità, si osserva che in tali fattispecie una “valvola di sicurezza” sanzionatoria era giustificata dalla «particolare latitudine della fattispecie tipica, nella quale l'elemento «violenza o minaccia» è idoneo a racchiudere condotte multiformi e con ampia gradazione di offensività».

Analoga latitudine non si rinviene nel furto in abitazione, nel quale, invece, «assume rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è tale o non è».

I giudici costituzionali chiudono il loro ragionamento osservando che «restano intatti tutti i poteri del giudice quanto alla commisurazione della pena, anche in considerazione della peculiarità delle singole fattispecie, in rapporto alla possibilità che la gravità della lesione della sfera privata della vittima del reato si attenui man mano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue più personali attività, anche relazionali».

Osservazioni

La pronuncia in esame si inserisce nel solco del sindacato di proporzionalità del trattamento punitivo che negli ultimi anni sta impegnando sempre di più la Corte costituzionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di attenuare la pena del furto lieve, la Consulta aveva recentemente rigettato una questione analoga sottoposta alla sua attenzione con specifico riferimento al furto con strappo, accomunato, sul piano sanzionatorio, a quello in abitazione (v. sentenza n. 171 del 2025, su IUS Penale con nota di Trinci, Per la Consulta il furto con strappo non può essere attenuato ove il fatto risulti di lieve entità, a cui si invia per una sintetica esposizione delle tappe evolutive del sindacato costituzionale sulle scelte sanzionatorie).

Gli argomenti utilizzati sono i medesimi: compattezza della formulazione, che non consente rilevanti gradazioni di offensività, e incomparabilità con le fattispecie limitrofe della rapina e dell'estorsione, caratterizzate da un maggior ventaglio di fattispecie. In quel caso era la violenza sulla cosa necessaria a strapparla dalla vittima ad essere ritenuta insuscettibile di gradazione offensiva, presentando sempre profili di allarme sociale che giustificano il trattamento punitivo previsto dal legislatore, mentre nel caso in esame è la lesione del domicilio, come proiezione spaziale della persona, ad essere insuscettibile di una graduazione quantitativa.

Per quanto attiene alla questione principale, nel furto in abitazione la particolare pericolosità che giustifica il severo trattamento punitivo previsto dal legislatore deriva dal fatto che l'autore del reato, pur di appropriarsi della cosa altrui, si introduce nell'abitazione della vittima o nelle pertinenze della stessa, con il concreto rischio di trovarsi dinanzi alla persona offesa, venendosi così a creare l'occasione per commettere reati più gravi come la rapina. In tale ottica non è irragionevole accomunare le pertinenze private alle parti comuni del condominio, perché quest'ultime sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell'edificio; tali spazi, infatti, sono utilizzati a questo scopo dai condòmini, senza il consenso dei quali gli estranei non possono accedervi.

Secondo la Corte, le differenze, in termini di pericolosità, fra le varie pertinenze di un edificio privato possono essere recuperate sul piano della dosimetria giudiziale della pena, senza la necessità di forgiare una circostanza attenuante specifica.

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