Concordato preventivo liquidatorio: la prognosi sulla percentuale minima di pagamento dei crediti chirografari
20 Gennaio 2026
La questione affrontata dalla Corte di cassazione è quella dell'interpretazione dell'art. 160, comma 4, l. fall., introdotto dal d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, laddove, dettando i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dispone che «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti percento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis». Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente aveva censurato la sentenza della Corte d'appello di Bari per aver ritenuto la proposta concordataria non idonea ad assicurare, ai sensi della norma citata, il pagamento di almeno il venti percento dei crediti chirografari sulla base di «una valutazione in termini di probabilità prognostica della soddisfazione dei creditori e non in termini di certezza processuale della mancanza di una condizione di ammissibilità della proposta». La Corte chiarisce che al termine “assicurare” utilizzato dal legislatore sono da attribuirsi due significati: a) il debitore deve assumere l'obbligo di pagare i creditori chirografari della misura minima indicata dalla legge, pena, dopo l'omologazione, l'inadempimento del concordato; b) il piano deve consentire di prevedere, con ragionevole certezza, che la percentuale minima di legge sarà effettivamente pagata a tutti i creditori chirografari. Pertanto «la verifica richiesta al Tribunale attiene alla valutazione prognostica sull'adempimento del concordato e non certo, come sostiene parte ricorrente, nel senso che l'inammissibilità debba essere dichiarata solo quando si abbia la "certezza processuale" dell'impossibilità di adempiere; bensì, al contrario, nel senso che la proponente può essere ammessa al concordato solo quando sussiste una alta probabilità di adempimento (ovverosia quando l'adempimento è assicurato)». Insomma, il giudice «per pronosticare quale sarà la misura di soddisfacimento dei creditori, deve fare una previsione su quello che sarà il ricavato della liquidazione e non deve invece affidarsi a un (inesistente) "valore oggettivo" dei beni». Nel caso di specie, il Tribunale aveva valorizzato il dato di fatto dell'esito negativo degli esperimenti di vendita tentati in una esecuzione individuale avviata ben prima della domanda di concordato. Nessun rilievo assume, invece, il dato, puramente teorico, delle stime sul valore dei beni, per quanto avallate dall'attestazione dell'esperto indipendente. «Un bene – sottolinea la Corte – può avere un determinato valore, in base a un utilizzo ineccepibile degli strumenti offerti dalla tecnica estimativa e, tuttavia, non trovare acquirenti disposti a pagare un prezzo equivalente al valore di stima. Quello che conta, ai fini del rispetto della condizione posta dall'art. 160, comma 4, legge fall., è il pronostico sul prezzo di vendita dei beni; e se tale pronostico può essere fatto in base a un dato più concreto e significativo del valore di stima, quest'ultimo rimane irrilevante e non ha bisogno di essere confutato sul piano della sua correttezza concettuale». |