L’interesse in conflitto dell’amministratore che vota per deliberare il proprio compenso

La Redazione
20 Gennaio 2026

Il Tribunale di Trieste ripercorre i presupposti per invocare l'invalidità di una delibera assunta in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c.

La delibera con cui viene determinato il compenso degli amministratori non può essere ritenuta invalida ex art. 2479-ter comma 2, c.c., per il solo fatto che è stata adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che partecipa all'assemblea in qualità di socio, ma che è invece necessario che risulti pregiudicato l'interesse sociale. In tema di invalidità delle delibere assembleari nella s.r.l., infatti, la norma richiede l'accertamento dell'esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il socio e la società, la decisività del voto espresso e la potenziale dannosità della delibera per gli interessi sociali.

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