Udienza “non partecipata” illegittima: la S.C. blinda il diritto alla discussione nel processo tributario

La Redazione
21 Gennaio 2026

La pronuncia in commento affronta, in un contenzioso IVA su operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di autovetture, un profilo processuale destinato a incidere in modo significativo sulla gestione delle udienze nel processo tributario dopo la stagione emergenziale.

In particolare, la Corte è chiamata a valutare la legittimità della decisione della CTR Campania che, a fronte di un'istanza tempestiva della società contribuente per la discussione orale mediante collegamento da remoto, ha definito il giudizio in “udienza non partecipata”, senza attivare né il collegamento da remoto né la trattazione scritta, limitandosi a decidere sulla base degli atti. 

L'oggetto sostanziale della lite riguardava l'avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2011, fondato su un p.v.c. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che contestava, tra l'altro, l'omessa presentazione degli elenchi Intrastat e la mancanza di documentazione su trasporto e pagamenti relativi a cessioni intracomunitarie di autoveicoli, con conseguente riqualificazione delle operazioni come imponibili sul territorio nazionale e disconoscimento del regime del margine di cui agli artt. 36 e segg. d.l. n. 41/1995

In sede di legittimità, la Cassazione individua come motivo logicamente prioritario il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell'art. 27 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. dalla l. n. 176/2020), quale disciplina emergenziale in materia di svolgimento delle udienze nel processo tributario in presenza di divieti o limiti alla circolazione legati all'emergenza epidemiologica. La Corte ricostruisce dettagliatamente il quadro normativo e sottolinea come la disciplina in questione configuri un sistema di “congegni di sostituzione” dell'udienza pubblica: il modello ordinario resta l'udienza (in presenza o da remoto), mentre la trattazione scritta, pur eccezionale, è espressamente equiparata all'udienza sotto il profilo delle garanzie difensive, essendo le parti considerate presenti. 

Valorizzando, così, i precedenti già formatisi sull'art. 27 d.l. n. 137/2020 e sulla sua applicazione nel contenzioso tributario, richiamando in particolare la giurisprudenza che ha qualificato la trattazione scritta come modalità alternativa e equivalente all'udienza, legittima solo ove il giudice dia conto delle ragioni organizzative che impediscono il collegamento da remoto (tra cui Cass. n. 33175/2021Cass. n. 6033/2023Cass. n. 594/2024). 

Calando tali coordinate nella fattispecie concreta, si evidenzia come la contribuente avesse presentato, in data 20 marzo 2021, un'istanza di discussione pubblica mediante collegamento da remoto, ritualmente depositata presso la CTR Campania e notificata all'Agenzia delle Entrate; nonostante ciò, la decisione d'appello è stata assunta all'esito di un'udienza qualificata come “non partecipata”, senza alcun previo decreto presidenziale che autorizzasse il rito emergenziale, senza motivazione sull'impossibilità del collegamento da remoto e senza attribuire alle parti termini per la trattazione scritta. In tal modo, secondo la Cassazione, è stato violato l'art. 27 d.l. n. 137/2020, poiché il giudice regionale, a fronte di un'istanza di discussione proveniente da una parte, non poteva limitarsi a decidere sulla base degli atti, precludendo ogni forma di contraddittorio nella fase decisoria; era invece tenuto, in mancanza di collegamento da remoto, ad attivare la procedura di trattazione scritta con il rispetto dei termini per memorie e repliche, o a rinviare la causa assicurando comunque tale modalità. 

La violazione non si esaurisce in un mero vizio formale, ma incide direttamente sulle “essenziali prerogative del diritto di difesa”, in quanto priva la parte della possibilità di illustrare compiutamente le proprie ragioni in un momento decisivo del processo, aggravata – nel caso di specie – dalla circostanza che la questione riguardava un contenzioso IVA complesso, in tema di operazioni intracomunitarie e regime del margine, in cui il contributo difensivo svolge un ruolo centrale nella valutazione probatoria su effettività delle cessioni, onere della prova e corretta applicazione della disciplina IVA.

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