Utilizzo strumenti AI: condanna alle spese della parte in solido con il legale

Lorenzo Balestra
21 Gennaio 2026

È possibile la condanna alle spese per lite temeraria nel caso di utilizzo dell'intelligenza artificiale, ove vi sia la presenza di citazioni e/o riferimenti inconferenti, oltre che della parte anche dell'avvocato? 

Il quesito è quanto mai attuale dato l'utilizzo, sempre più presente, di strumenti di intelligenza artificiale.

Sul punto, soprattutto nell'ultimo periodo, vi è stata una produzione giurisprudenziale che si è posta il problema, reso ancor più attuale dalla recente entrata in vigore della legge n. 132/2025, che, all'art. 13, così dispone: «1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La norma permette, quindi, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ma rende ben chiaro che il professionista, oltre al dovere di informazione sul loro utilizzo, è sempre e comunque direttamente responsabile dell'attività svolta, dove il lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera deve sempre prevalere.

In sintesi, la normativa chiarisce, se ce ne fosse stato bisogno, che l'attività del professionista non può andare esente da colpa per il fatto che questo si sia avvalso dell'intelligenza artificiale.

La conseguenza è che certamente un utilizzo «disinvolto» di questa tecnologia farà sì che il professionista potrà ritenersi responsabile nei confronti del cliente per violazione del mandato professionale qualora abbia svolto la propria attività difensiva senza utilizzare la dovuta accortezza; in questo caso potrà anche essere passibile di sanzione disciplinare per la violazione delle norme deontologiche che impongono un prudente contegno nei confronti della parte assistita.

Quanto alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si segnalano diverse sentenze che ne affermano la sussistenza.

Così, Tribunale Torino, sez. lav., 16 settembre 2025, che, in motivazione, stabilisce che: «Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch'essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite un ricorso redatto «col supporto dell'intelligenza artificiale», costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate».

Allo stesso modo, il Tribunale di Latina, con sentenza del 23 settembre 2025, n. 2479, ha ritenuto la sussistenza degli elementi per l'applicazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., così motivando: «Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate. Il difensore, inoltre, più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiarimenti, ha ritenuto di non presenziare».

Quanto all'art. 94 c.p.c. (condanna del rappresentante) la giurisprudenza ne ha da sempre limitato l'applicazione dato che ha ritenuto consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto nel solo caso in cui questi non fosse investito del relativo potere, dato che non sarebbe comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere, veste di parte processuale.

In tal senso si esprime Cass. civ., sez. VI, 23 maggio 2022, n.16622, secondo la quale «La condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso» (così anche Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2014, n. 10332; Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2003, n. 13898 e Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2005, n. 27941).

L'opposta posizione, che tende ad allargare le maglie della responsabilità aggravata al difensore è, invero, del tutto minoritaria, se non isolata; sul punto il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2247 del 19 giugno 2008, ha condannato, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., l'avvocato difensore, in solido con il cliente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, per aver intrapreso una lite senza la prudenza minima che impone l'art. 96 c.p.c.; la temerarietà consisteva nell'aver proposto una domanda giudiziaria nonostante la materia del contendere fosse già coperta dal giudicato di un decreto ingiuntivo definitivo.

Sulla base di tale pronuncia si potrebbe certamente arrivare ad affermare che anche l'utilizzo «maldestro» dell'intelligenza artificiale integrerebbe l'assenza di quei minimi requisiti di prudenza richiesti dalla norma.

Pur nella consapevolezza della posizione nettamente maggioritaria della giurisprudenza, a parere di chi scrive, la nuova frontiera dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale potrebbe portare ad una riconsiderazione del principio.

Infatti, la mala fede e/o colpa grave che richiede l'art. 96 c.p.c. potrebbero integrare i «gravi motivi» che legittimano la condanna «anche» in solido (e quindi in ipotesi anche del solo rappresentante) di chi rappresenta o assiste la parte; è infatti del tutto evidente che, pur non essendo il legale una parte processuale non è men vero che lo stesso, nella sua veste di procuratore, gestisca direttamente ed in prima persona la controversia avvalendosi dei mezzi sostanziali e processuali da lui ritenuti opportuni.

Pertanto, mentre vi può essere la «colpa» della parte nel voler insistere in un giudizio in ipotesi infondato, l'utilizzo dei mezzi tecnici è del legale il quale, anche alla luce della nuova normativa dettata dalla legge n. 132/2025, viene ancor più responsabilizzato.

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