Avvocato: è applicabile il privilegio generale mobiliare al rimborso forfettario?

La Redazione
21 Gennaio 2026

La Cassazione, con ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1138, ha chiarito che ad un professionista esercente la professione di avvocato è applicabile il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis c.c. in relazione allo svolgimento della sua attività professionale e, ove si tratti di attività giudiziale, con riferimento alle sole voci qualificabili come compenso. Non sono, invece, coperte dal privilegio le spese.

La fattispecie esaminata riguardava un giudizio di opposizione allo stato passivo in cui l'amministrazione straordinaria proponeva ricorso per cassazione contro il decreto con cui il tribunale aveva liquidato i compensi ai sensi del d.m. n. 55/2014, contestando il riconoscimento del privilegio generale mobiliare in relazione al diritto di credito dell'opponente per spese di trasferta e per rimborso forfettario.  

La Suprema Corte, in accoglimento del motivo di ricorso, ha chiarito che ad un professionista esercente la professione di avvocato è applicabile il privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis c.c. in relazione allo svolgimento della sua attività professionale e, ove si tratti di attività giudiziale, con riferimento alle sole voci qualificabili come compenso. Non sono, invece, coperte dal privilegio le spese, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di retribuzione dei professionisti (Cass. n. 6849/2011; Cass. n. 13849/2019).

Medesimo principio va applicato al rimborso forfetario delle spese generali, previsto dall'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, ove prevede che «oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione». Tale importo «costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge», spese attinenti «a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio» (Cass., sez. un., n. 31030/2019). Il rimborso di tali importi, invero, non perde la natura di spesa - per quanto commisurata, ai soli fini della quantificazione, a forfait sull'importo dei compensi previsti dal comma 1 del medesimo art. 2 d.m. cit. - per cui, non essendo qualificabile come compenso, non può godere del relativo privilegio.

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