Composizione negoziata: è inderogabile il termine di 240 giorni per le misure protettive

La Redazione
21 Gennaio 2026

Tuttavia, afferma il Tribunale di Vicenza,  possono essere concesse nuove misure protettive, non più a protezione della composizione negoziata, ma in funzione del buon esito dello strumento prescelto all'esito della stessa.

Nella composizione negoziata della crisi non può essere superato il limite temporale dei 240 giorni previsto dall'art. 19, comma 5, c.c.i.i. per le misure protettive concesse a tutela della stessa, neppure prospettandole come misure cautelari, perché tali non sono e non possono diventarlo.

Possono tuttavia essere concesse nuovamente misure protettive, non più a protezione della CNC, ma in funzione del buon esito dello strumento prescelto all'esito della CNC, ove esso sia stato già individuato e coltivato prima dello scadere dei 240 giorni, fino alla scadenza annuale prevista dall'art. 8 c.c.i.i.

Massima a cura del Dott. Giuseppe Limitone, Presidente della prima sezione civile e delle procedure concorsuali del Tribunale di Vicenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.