Privilegio dei crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro: requisiti per il riconoscimento

La Redazione
20 Gennaio 2026

Il Tribunale di Velletri riconosce il privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis n. 5 c.c. a un credito insinuato al passivo a titolo di corrispettivo del servizio di assistenza socio-sanitaria prestato da una cooperativa a favore della debitrice.

La natura cooperativa e mutualistica della creditrice non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., accordato ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci (giur costante, cfr. Cass. 27765/2025 , Cass. 7085/2022).

Deve ritenersi provato il duplice requisito dell'inerenza del credito rispetto all'attività lavorativa dei soci e della prevalenza del lavoro di questi ultimi nel caso in cui: a) dal contratto di appalto di servizi allegato risulti che il credito insinuato rappresenta il prezzo del servizio; b) lo statuto della cooperativa attesti che la prestazione contrattuale rientra nell'oggetto sociale della ricorrente; c) emerga (nel caso di specie, da prova testimoniale) che “la società opera solo con l'apporto dei soci lavoratori”.

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