Notificazioni a mezzo posta: certificazioni anagrafiche insufficienti a superare la presunzione di conoscenza

La Redazione
22 Gennaio 2026

La Suprema Corte, con l’ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1303, ha chiarito ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l'atto notificato, al fine di superare la presunzione di conoscenza legale dell’atto ex art. 1335 c.c., provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.

La fattispecie si riferiva ad un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in cui veniva contestata in sede di legittimità la decisione di appello che aveva ritenuto valida e produttiva di effetti la raccomandata inviata dall'INPS alla ricorrente e, in realtà, a questa mai consegnata.

La S.C. ha chiarito che «l'atto stragiudiziale di costituzione in mora inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale e pervenuto all'indirizzo corretto, si presume conosciuto dal destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia, posto che quel che rileva, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, non è la conoscenza effettiva dell'atto da parte del debitore destinatario, ma la sola conoscenza legale, prodottasi in conformità agli artt. 1334 e 1335 c.c.».

Invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza, «ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l'atto notificato provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass., sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815; Cass., sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., sez. VI, 15 ottobre 2010, n. 21362)».

Nella specie, secondo i giudici, la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione dei principi enunciati, ritenendo insufficiente a superare la presunzione di conoscenza la mera produzione di certificato di stato di famiglia e sottolineando che la parte non aveva saputo indicare chi fosse il soggetto firmatario dell'avviso di ricevimento ed a quale titolo fosse presente in casa tanto da ricevere la missiva, sottoscrivendo l'apposito avviso di ricezione.

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