Ungheria: la CGUE censura la tassa mineraria aggiuntiva
22 Gennaio 2026
La misura contestata si innesta in un quadro normativo emergenziale avviato nel 2021, che prevede un prezzo di riferimento per cinque materiali da costruzione – sabbia calibrata, ghiaia calibrata, ghiaia sabbiosa calibrata, ghiaia sabbiosa naturale e cemento – e l'obbligo, per le imprese che vendono tali materiali a un prezzo superiore, di versare una tassa mineraria aggiuntiva. A ciò si aggiunge un obbligo minimo per gli operatori minerari attivi nell'estrazione di materie prime e materiali di base destinati all'edilizia, il cui mancato rispetto espone alla perdita del titolo, mentre la legge nazionale attribuisce al presidente dell'autorità di vigilanza mineraria il potere di adottare misure analoghe a quelle dei decreti emergenziali. La Commissione ha adito la Corte ritenendo che l'insieme di tali misure produca un effetto restrittivo sulla libertà di stabilimento, in particolare perché i prezzi di riferimento risultano inferiori ai prezzi di mercato, con conseguente drastica riduzione degli utili dei soggetti passivi della tassa, fino a costringerli, di fatto, a operare in perdita; secondo l'esecutivo UE, inoltre, la disciplina realizza una discriminazione indiretta, poiché incide principalmente su imprese controllate da società stabilite in altri Stati membri. L'Ungheria ha eccepito che la tassa aggiuntiva costituirebbe un'imposta fondata su un criterio impositivo neutro quale il fatturato e che la prevalenza di imprese estere tra i soggetti tenuti al pagamento sarebbe solo il riflesso della struttura del mercato nazionale, nel quale gli operatori con maggior potere di mercato sono, appunto, le imprese straniere. La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, ha qualificato l'obbligo di versare la tassa mineraria aggiuntiva come restrizione alla libertà di stabilimento, evidenziando da un lato che tale onere rende «necessariamente meno attrattivo, se non impossibile» l'esercizio della libertà di stabilimento, potendo impedire alle imprese interessate di valorizzare il proprio investimento e dall'altro che la tassa, pur poggiando su un criterio apparentemente oggettivo, si applica «principalmente e sistematicamente» a società stabilite in altri Stati membri, configurando così una discriminazione indiretta fondata sul luogo della sede. In controtendenza rispetto ad altre fattispecie esaminate in passato, la Corte sottolinea che, nel caso di specie, il fatturato non è utilizzato per quantificare la base imponibile, ma solo per selezionare le imprese assoggettate al tributo, che non presenta carattere progressivo, ma è fissato in misura invariabile, pari al 90%, della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita dei materiali interessati. Per tali motivazioni il ricorso è parzialmente accolto. |