Le procedure familiari nel sovraindebitamento

22 Gennaio 2026

Lo scritto esamina le «Procedure familiari» regolate dall’art. 66 c.c.i.i. approfondendo alcuni aspetti quali la nozione di “famiglia”, la tipologia di procedure cui essa può accedere, le diverse fattispecie in cui sia presente un membro “non consumatore”, la procedura familiare di liquidazione controllata, la separazione delle masse attive e passive, le conseguenze di inammissibilità e revoca relative alla posizione di un singolo familiare.

Premesse

L'istituto delle procedure familiari ha fatto ingresso nel nostro ordinamento prima dell'introduzione del codice della crisi: esso fonda, infatti, la propria origine nella normativa emergenziale conseguente alla diffusione del virus Covid-19.

Ci si riferisce, in particolare, alla l. n. 176/2020, testo normativo che ha introdotto le procedure familiari all'interno dell'art. 7-bis della “vecchia” legge sul sovraindebitamento, la l. n. 3/2012.

È apparso peraltro singolare che il legislatore del 2012, introducendo la disciplina del sovraindebitamento, abbia concepito l'intero impianto in funzione soltanto del “singolo” debitore quando, invece, molte delle crisi da sovraindebitamento avevano – ed hanno – a che fare proprio con l'indebitamento del nucleo familiare.

Nel silenzio della legge, sino al 2020, la prassi è stata quella di introdurre, per ciascun membro della famiglia, domande separate e procedimenti autonomi.

I ricorrenti avrebbero, poi, chiesto al giudice la riunione dei procedimenti, al fine di consentire che fosse effettuata un'unica trattazione della crisi familiare e del relativo strumento di gestione prescelto dalla famiglia.

In giurisprudenza, peraltro, alcuni tribunali hanno riconosciuto, nel vuoto normativo, la possibilità che fosse introdotta una domanda “unitaria”, vuoi per l'origine comune dei debiti dei membri del nucleo familiare, vuoi per ragioni legate ad “economia” processuale (Trib. Mantova 8 aprile 2018; Trib. Napoli 2 aprile 2019).

La norma di riferimento

La norma che tratta della “famiglia sovraindebitata”, all'interno del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, c.c.i.i.), è l'art. 66, come da ultimo modificato dal Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024), norma rubricata «Procedure familiari».

Il primo comma di tale disposizione normativa prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure finalizzate alla gestione della crisi di sovraindebitamento previste dall'art. 65, comma 1, c.c.i.i.

Ciò è possibile quando:

  • i membri della stessa famiglia siano conviventi
  • il sovraindebitamento abbia origine comune.

Le condizioni di:

  1. convivenza dei membri della famiglia
  2. causa comune delle obbligazioni,

visto il chiaro tenore della norma (congiunzione “o”, con valore disgiuntivo) sono da intendersi, appunto, in modo indipendente ed alternativo fra loro. È dunque possibile presentare un'unica domanda di accesso ad una procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento al verificarsi (anche) di una sola delle due suddette condizioni.

Rientrano nel requisito di “comunanza” delle obbligazioni che abbiano originato il sovraindebitamento tanto la contitolarità nell'obbligazione (es., contratto di finanziamento sottoscritto da più persone), quanto l'accessorietà della stessa (es., fideiussore del debitore principale), e ciò – come detto – indipendentemente dalla convivenza dei soggetti interessati.

La nozione di famiglia

La nozione di famiglia, ai fini del sovraindebitamento, è espressa dal secondo comma del ricordato art. 66 c.c.i.i.

In base a tale disposizione, si considerano membri della stessa famiglia:

-          i coniugi

-          i parenti entro il quarto grado

-          gli affini entro il secondo,

-          le parti dell'unione civile ed i conviventi di fatto exL. n. 76/2016.

Tale nozione di “famiglia” è stata mutuata, all'interno del codice della crisi, dall'art. 7-bis della l. n. 3/2012, norma introdotta – come ricordato – dalla l. n. 147/2020. Tale testo ha recepito, con lo scopo di definire la nozione di “famiglia” in ottica di sovraindebitamento, il criterio direttivo statuito dalla legge delega per la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (l. n. 155/2017).

Per quanto, sotto il profilo della prova della sussistenza della condizione di “membro della famiglia”, non vi sia all'interno del codice della crisi (diversamente da quanto accadeva sotto il regime della l. n. 3/2012), alcun obbligo di allegazione, è opportuno che nell'ambito della domanda di accesso alla procedura familiare sia prodotta idonea documentazione volta a dimostrare la sussistenza del requisito in oggetto (stato famiglia, atto unione civile, certificato residenza, ecc.).

La giurisprudenza di merito ha peraltro interpretato la nozione di “famiglia” in senso restrittivo, escludendo che le norme sulle procedure familiari possano applicarsi anche a coloro che siano divorziati e/o ai soggetti ex conviventi, dopo lo scioglimento dell'unione civile o della stabile convivenza (Trib. Forlì 19 gennaio 2024; Trib. Bologna 19 novembre 2024).

La tipologia di procedure familiari

Tratta l'argomento, ancora, il primo comma dell'art. 66 c.c.i.i., e ciò attraverso un richiamo espresso all'art. 65, comma 1, c.c.i.i.

Tale ultima norma, rubricata «Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento», è posta all'interno del Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) del Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi).

Il richiamato art. 65 definisce il quadro delle soluzioni messe a disposizione dal legislatore del codice della crisi al fine di gestire le varie situazioni di crisi da sovraindebitamento.

Le stesse sono:

  • la ristrutturazione dei debiti (del consumatore);
  • il concordato minore (per chi non sia consumatore);
  • la liquidazione controllata (per tutti i sovraindebitati).

Tutte le sopra ricordate soluzioni possono dunque essere utilizzate nell'ambito del sovraindebitamento del nucleo familiare.

L'art. 66 comma 1 dispone, con una norma di coordinamento, che per le suddette procedure si applichino, per quanto non previsto dalle specifiche norme sul sovraindebitamento, le disposizioni di natura procedurale dettate dal codice della crisi, al Titolo III, in relazione agli strumenti di regolazione della crisi (atti processuali e regole del procedimento unitario).

Quanto sopra, peraltro, con una eccezione.

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, c.c.i.i. la famiglia ricorrente non può avvalersi del cd. ricorso prenotativo previsto dall'art. 44 c.c.i.i. Non è dunque possibile presentare – ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento familiare – il ricorso volto a richiedere al tribunale la concessione di un termine per proporre, poi, la prescelta proposta di regolazione della crisi.

La domanda di accesso alla procedura familiare, pertanto, deve essere – sin da subito –accompagnata dalla proposta, con una domanda – quindi – “piena”.

Per quanto, come visto, l'art. 66, comma 1, c.c.i.i. circoscriva la possibilità di applicazione della procedura “familiare” ai soli tre ricordati strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti, concordato minore eliquidazione controllata), alcuni giudici di merito hanno riconosciuto la possibilità di presentare una domanda familiare “unitaria” anche al fine di accedere al procedimento di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 c.c.i.i. Ciò a condizione che:

  • il vaglio di meritevolezza
  • le rispettive masse attive e passive

siano tenute distinte (in questo senso, Trib. Perugia 3 maggio 2025).

La famiglia con un membro “non consumatore”

L'art. 66, comma 1, c.c.i.i. precisa che se (anche solo) uno dei membri della famiglia sia un soggetto “non consumatore”, ai fini della gestione della crisi da sovraindebitamento familiare non può essere adottato lo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore – appunto perché applicabile solo ai consumatori.

Peraltro, anche qui, con una eccezione.

Il citato primo comma dell'art. 66 – nell'escludere la ristrutturazione dei debiti del consumatore per la famiglia che annoveri, al proprio interno, un soggetto “non consumatore” –, fa salva l'applicazione dell'art. 67, comma 5, c.c.i.i.Tale norma, applicabile solo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (e non anche al concordato minore), dispone che il debitore possa prevedere, in sede di domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, il rimborso delle rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla propria abitazione principale alle scadenze future previste dal contratto. Quanto sopra, a condizione che:

  • il debitore, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie passate obbligazioni
  • il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito, per capitale ed interessi, scaduto a tale data.

Sotto altro profilo, allargando la prospettiva, se un membro della famiglia sia un soggetto non consumatore, in quanto imprenditore commerciale “sopra-soglia”, egli, evidentemente, non potrà partecipare al progetto unitario di regolazione della crisi di sovraindebitamento, essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Ed ancora, ove un membro della famiglia sia socio illimitatamente responsabile di una società di persone “sopra-soglia”, potrà partecipare al sovraindebitamento familiare, quale consumatore, in relazione ai propri debiti personali (diversi, cioè, da quelli aziendali).

Si ritiene, infine, ammissibile il ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte di un nucleo familiare nel cui ambito un membro abbia rivestito la qualità d'imprenditore individuale qualora lo stesso abbia cessato la propria attività d'impresa, ottenendo la cancellazione dal Registro imprese (App. L'Aquila 11 ottobre 2023).

La procedura familiare di liquidazione controllata

Sempre il primo comma dell'art. 66 c.c.i.i. prevede che la domanda di apertura della liquidazione controllata possa essere proposta dalla famiglia, in via unitaria, anche se uno (o più) dei propri membri si trovi nelle condizioni previste dall'art. 283 c.c.i.i., a condizione che – per almeno uno di loro – vi siano i presupposti di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, c.c.i.i.

La prima norma sopra richiamata – l'art. 283 c.c.i.i. – tratta della esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Il debitore persona fisica che sia:

  • meritevole, da un lato,
  • impossibilitato ad offrire ai creditori alcuna benché minima utilità, neanche in prospettiva futura, dall'altro,

può accedere agli effetti della esdebitazione, peraltro per una sola volta.

Resta, in ogni caso, ferma la esigibilità dei crediti nei confronti del soggetto esdebitato se, nei tre anni dal decreto di esdebitazione, sopravvengano utilità tali da consentire l'utile soddisfacimento dei creditori.

La seconda norma citata – l'art. 268, comma 3, quarto periodo – prevede che possa essere aperta la liquidazione controllata nei confronti del sovraindebitato, su propria istanza, qualora l'OCC attesti che sia possibile acquisire alla procedura una qualche misura di attivo da distribuire ai creditori, e ciò anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Pertanto, tornando all'art. 66 e alle procedure familiari, la famiglia può chiedere la liquidazione controllata “in proprio”, ai fini della gestione della crisi da sovraindebitamento, anche qualora un proprio membro abbia la possibilità di accedere all'esdebitazione, sempreché, in relazione a tale membro, sia ipotizzabile la futura acquisizione di un qualche attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

In sostanza, la liquidazione controllata in ambito di procedure familiari è ammissibile solo se il relativo procedimento non appaia – con una valutazione ex ante – antieconomico.

Le masse attive e passive

L'art. 66, comma 3, c.c.i.i. dispone che una volta che la famiglia abbia fatto ricorso ad una delle tre soluzioni previste dal legislatore ai fini della gestione del sovraindebitamento, le masse attive e passive dei singoli membri della famiglia devono rimanere distinte.

La distinzione e separazione delle singole masse, attive e passive, riconducibili ai vari membri della famiglia trova la propria diretta derivazione nei precetti previsti:

  • dall'art. 2740 c.c. (garanzia patrimoniale generica del debitore)
  • dall'art. 2741 c.c. (rispetto del principio dell'ordine delle cause di prelazione).

La formula legata alla prevista separazione ed indipendenza, fra loro, delle masse attive e delle masse passive è invero mutuata dall'art. 284 del codice della crisi, in ambito di “gruppi d'impresa”, rubricato «Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo». Tale norma prevede che più imprese in stato di crisi o insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono:

  • proporre, con un unico ricorso, a) la domanda di accesso al concordato preventivo ex art. 84 ss.; b) la domanda di accesso alla procedura di omologazione di un ADR, nelle tre forme ex artt. 57, 60 e 61 (ordinario, agevolato e a efficacia estesa);
  • adottare il piano di risanamento attestato ex art. 56.

Il terzo comma del ricordato art. 284 c.c.i.i. prevede, espressamente, che debba restare ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

D'altra parte, la separazione fra masse attive e passive è conforme anche a quanto accade in ambito di liquidazione giudiziale.

Si pensi, al riguardo all'art. 257 c.c.i.i. («Liquidazione giudiziale della società e dei soci»), là dove, per il caso di apertura della procedura liquidatoria nei confronti della società personale e, per estensione, dei soci illimitatamente responsabili:

  • da una parte, il tribunale nomina sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato ed un solo curatore, pur rimanendo distinte – ricorda la norma – le diverse procedure;
  • dall'altra, il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti (per quanto, invero, a differenza di quanto accada in ambito di procure familiari ex art. 66 c.c.i.i., il credito dichiarato dai creditori nella liquidazione della società si intenda dichiarato per l'intero, e con il medesimo eventuale privilegio generale, anche nella liquidazione aperta nei confronti dei soci).

Tornado all'art. 66, terzo comma, c.c.i.i. (le masse attive e passive dei singoli membri della famiglia devono rimanere distinte), detta norma si interseca con quanto previsto dal primo comma dello stesso art. 66 (la domanda di accesso allo strumento prescelto dal nucleo familiare può essere “unitaria”).

Si pongono, dette disposizioni, su piani diversi.

Il terzo comma dell'art. 66 si pone su un piano sostanziale.

Il primo comma della stessa norma si pone, invece, su un piano procedurale.

E così, prendendo in esame – per esempio – la liquidazione controllata, il tribunale, a seguito di una domanda familiare “congiunta”, sotto il profilo procedurale, nomina un unico liquidatore. Quest'ultimo, tuttavia, sotto il profilo sostanziale (e dunque al di là del fatto che lo stesso possa inserire il tutto in documenti “cumulati”), formerà:

  • singoli elenchi dei creditori
  • singoli inventari
  • singoli stati passivi
  • singoli programmi di liquidazione
  • singole relazioni periodiche
  • singoli rendiconti,

e ciò avuto appunto riguardo al ricordato terzo comma dell'art. 66: le masse attive e passive devono rimanere distinte (Trib. Pescara, 23 luglio 2024; Trib. Busto Arsizio, 29 settembre 2025).

Sotto altro profilo, la procedura familiare “unitaria”, come già ricordato, non fa sorgere alcuna obbligazione solidale in capo ai singoli membri della famiglia.

Così, allo stesso modo, in caso di incapienza dei beni su cui insista un privilegio, il piano “familiare” dovrà prevedere il soddisfacimento del creditore privilegiato nei soli limiti del valore del bene del singolo membro della famiglia nei cui confronti la prelazione sia riferibile.

D'altra parte, in ambito di concordato minore, il piano “familiare” unitario potrà essere omologato solo ove le maggioranze siano raggiunte in relazione alle masse passive di ciascuno dei membri della famiglia (Trib. Nola, 12 giugno 2024).

Come corollario della “indipendenza” fra masse, l'art. 66, comma 5, c.c.i.i. prevede che il compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sia ripartito tra i singoli membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno.

La procedura familiare unitaria come facoltà

L'art. 66, comma 4, c.c.i.i., con valenza di norma procedurale, prevede che nel caso in cui siano presentate più domande di accesso agli strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento (ovvero, riunisce i procedimenti, favorendo la “gestione” coordinata dei fascicoli riuniti).

Dalla suddetta disposizione si evince che la procedura familiare (unitaria) rappresenta, per il nucleo familiare, una mera facoltà, ben potendo, i singoli membri della famiglia, procedere con la presentazione di autonome domande. 

La competenza – in caso di deposito di domande “autonome” – appartiene al giudice adito per primo. Ciò vuol dire che:

  • qualora le istanze plurime siano presentate innanzi allo stesso foro, il tribunale coordinerà le procedure, disponendone la riunione;
  • qualora le domande plurime siano presentate presso fori diversi, in ragione della diversa residenza di ciascun familiare, “prevale” il foro adito per primo.

Vi è, peraltro, un certo grado di disallineamento fra la regola della “priorità” del deposito della domanda unitaria, prevista dall'art. 66 c.c.i.i., con la regola della “priorità” prevista dall'art. 30 c.c.i.i., in ambito di competenza territoriale per i procedimenti di regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza. In base al citato art. 30, a rilevare ai fini della “priorità” in funzione della competenza non è la data del deposito della domanda, bensì la data di apertura della procedura. Quindi, un momento successivo rispetto al momento del deposito, con tempi che dipendono dai tempi dei singoli fori e non – come per l'art. 66, comma 4 – dai tempi del deposito dell'atto da parte del ricorrente.

Patologie nelle procedure familiari (casi): inammissibilità e revoca

Qualora la famiglia abbia optato per la domanda unitaria finalizzata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, è possibile che giudice rilevi che un membro della famiglia ricorrente è un imprenditore – sia lo stesso assoggettabile, o meno, alla procedura di liquidazione giudiziale.

L'inammissibilità che colpisca un solo familiare non rende inammissibile la domanda unitaria ex art. 66, comma 1, c.c.i.i., determinando, piuttosto, la “estromissione” dal procedimento del membro che sia non consumatore (in questo senso, in un caso di membro imprenditore sopra-soglia, Trib. Sondrio 21 novembre 2024; contra: R. Brogi, Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi, Milano, 2024,  508).

Allo stesso tempo, in ambito di revoca della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore ovvero del concordato minore (artt. 72-82 c.c.i.i.), per fatto imputabile al singolo familiare, la revoca stessa può intervenire solo qualora il relativo presupposto comprometta, in modo significativo, l'attuazione del piano.

Quanto sopra applicando, in via estensiva – o piuttosto analogica – l'art. 286, comma 8, c.c.i.i., in ambito di concordato di gruppo.

Tale norma, appunto, prevede che il concordato di gruppo omologato non possa essere revocato (né risolto, né annullato) quando i presupposti per la revoca (risoluzione o annullamento) si verifichino rispetto ad una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese [in argomento si veda A. Mancini, Le procedure familiari nella gestione delle crisi da sovraindebitamento (note intorno all'art. 66 CCII), in Ilcaso.it, 10 novembre 2025, 18].  

Si ricorda, per concludere, che l'art. 72 c.c.i.i. (in relazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) e l'art. 82 c.c.i.i. (in relazione al concordato minore), applicabili anche in ambito di procedure familiari, prevedono che il giudice revochi l'omologazione, anche su istanza di un creditore, dell'OCC, del PM o di qualsiasi altro interessato, quando:

  • sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
  • sia stata sottratta o dissimulata parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti
  • se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
  • in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano
  • qualora lo stesso sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale da parte dell'OCC (la revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede).

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