Per la Cassazione è irretroattiva la nuova responsabilità limitata dei sindaci
23 Gennaio 2026
La Cassazione, pronunciandosi per la prima volta con la sentenza n. 1390 del 22 gennaio sulla portata applicativa della nuova responsabilità limitata dei sindaci, afferma il seguente principio di diritto: “La norma contenuta nell'art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”. La Cassazione aderisce, quindi, all'orientamento maggioritario che si è consolidato nella giurisprudenza di merito in questi primi mesi di applicazione del nuovo art. 2407 c.c. Si segnalano, infatti, diverse pronunce, tra cui: Trib. Venezia, 7 luglio 2025; Trib. Roma, 29 giugno 2025, n. 2401 e 14 agosto 2025; Trib. Brescia, 10 settembre 2025; App. Venezia 30 settembre 2025, n. 2882; in senso contrario, tuttavia: Trib. Bari, 24 aprile 2025 e Trib. Palermo, 4 luglio 2025). Nel giungere alla conclusione sopra riportata, la Cassazione ha affermato che il diritto al risarcimento sorge, in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori nella misura in cui, in ragione della sua insufficienza, non siano stati soddisfatti) “già con il pregiudizio che l'inadempimento (o l'atto illecito) commesso dal sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio della stessa ed è, come tale, assoggettato (oltre che ai fini dell'individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, anche), per la determinazione della sua dimensione quantitativa, alla normativa (compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile e, dunque, la liquidazione dello stesso) in quel momento in vigore (salvo soltanto il caso, nella specie non riscontrabile, in cui vi sia una norma che in modo chiaro ed inequivoco disponga, ragionevolmente e dunque legittimamente, il contrario)”. In ogni caso, prosegue la Cassazione, se, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a portata retroattiva, sia innovative che di interpretazione autentica, “resta, tuttavia, necessario, al fine di ritenere costituzionalmente legittima l'efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, che tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”. Tali principi verrebbero però meno ove si ritenesse che l'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo attualmente in vigore, ha efficacia retroattiva ed è, quindi, applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso. Una simile conclusione, infatti, finirebbe per arrecare una irrimediabile lesione: “i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz'altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall'art. 2055 c.c.; ii) alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell'inadempimento o nell'illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all'unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale”. Per approfondimenti sul tema, si rimanda a: Fico, Riflessioni sul novellato art. 2407, comma 2, c.c. in tema di responsabilità del collegio sindacale; a Romano, Ancora sulla (ir)retroattività della riforma della responsabilità dei sindaci, e a Legnani-Ciliberto, Responsabilità dell'organo di controllo e del revisore legale: novità, criticità e prospettive dopo la l. 14 marzo 2025, n. 35, tutte in questo portale. |