Iscrizione a ruolo d’ufficio delle procedure esecutive: vademecum del Ministero della Giustizia
23 Gennaio 2026
In risposta a vari quesiti pervenuti, la circolare del Ministero evidenzia preliminarmente che con la circolare DAG 60633.U del 24.03.2025 è stato chiarito che l'art. 14, comma 3.1, del d.p.r. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta, con la conseguenza che essa trova applicazione anche alle procedure esecutive. Tale disposizione deve tuttavia essere coordinata con le fattispecie che prevedono l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per espropriazione da parte dell'ufficiale giudiziario, che non è una parte processuale sulla quale ricade l'onere del pagamento del contributo unificato e non cura le attività di riscossione di tale tributo. In tali casi, l'art. 159-ter disp. att. c.p.c., che disciplina l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione, prevede che «Quando l'istanza (di iscrizione a ruolo) proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'art. 520, comma 1, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere». Pertanto, ad integrazione di quanto indicato nella circolare DAG 60633.U del 24.03.2025, il Ministero precisa che in tutti i casi in cui sia l'Ufficiale giudiziario a depositare presso la cancelleria i verbali delle operazioni di consegna, rilascio o di pignoramento, così come nel caso in cui l'Ufficiale giudiziario provveda alla consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati, ai sensi dell'art. 520 c.p.c., la cancelleria deve procedere all'iscrizione a ruolo generale della relativa procedura esecutiva anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato dall'art.14, comma 3.1, d.p.r. n.115/2002. |