È risarcibile il danno da perdita di chance di sopravvivenza pari al 20%

La Redazione
23 Gennaio 2026

Se l’inerzia dei medici riduce del 20% le chance di sopravvivenza del paziente, il danno subito dai parenti della vittima, iure hereditatis e iure proprio, è risarcibile? E in quale misura? La Corte d’appello di Lecce affronta tali questioni, riformando la pronuncia del Tribunale.

La percentuale occorrente perché sussista prova del nesso causale (prossima alla certezza o quanto meno superiore al 50% + 1 di probabilità per definirsi “più probabile che non”) imposta per ritenere la responsabilità della struttura sanitaria in relazione ad un errore medico, si pone su un piano diverso rispetto alla percentuale di probabilità “apprezzabile” che giustifica il risarcimento della chance perduta.

Nel caso di specie, la CTU aveva accertato che l'immotivata inerzia da parte dei sanitari aveva ridotto le chance di sopravvivenza della paziente nella misura del 20%. Secondo la Corte d’appello, avrebbe errato il Tribunale laddove ha ritenuto non apprezzabile detta percentuale di chance, tale da escludere il nesso causale fra errore medico e decesso della paziente, di fatto confondendo «due concetti non sovrapponibili fra di loro e cioè la percentuale della chance, che legittima un risarcimento solo ove “apprezzabile” e non esigua, e la percentuale del 50% plus 1, necessaria, in base del principio di causalità, perché sussista il nesso causale fra condotta ed evento, in termini di “più probabile che non”».

La Corte d’appello ritiene dimostrato, sulla scorta degli esiti della CTU, il nesso causale tra il ritardo diagnostico e la perdita di chance della paziente, «nesso che si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica, avendo i cc.tt.uu. confermato che fra la condotta negligente dei medici (…) e la perdita di un risultato migliore ricorre un rapporto di causa-effetto, perché ha avuto comunque un peso sulle chances di sopravvivenza della (…). In questa prospettiva, nell'indagare il rapporto tra la situazione fattuale e la perdita del risultato utile, in applicazione della regola del c.d. "più probabile che non", il ragionamento va condotto in termini probabilistici, a prescindere dalla maggiore o minore idoneità della "chance" a realizzare il risultato sperato (Cass. 18 settembre 2008, n. 23846)».  

Quanto alla risarcibilità della perdita di chance – posto che non tutte le possibilità perdute meritano ristoro – la Corte d’appello, adeguandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto che questa, per essere risarcibile, debba essere seria ed apprezzabile, non prossima allo zero, ma neppure necessariamente superiore al 50%: una chance perduta del 20% rientra, pertanto, in detti canoni di serietà ed apprezzabilità e può quindi essere risarcita.

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