Deposito telematico ed errore fatale «codice esito: - 1» : quando il nuovo deposito è tempestivo?

La Redazione
23 Gennaio 2026

La Cassazione, con l'ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1411, ha stabilito che il deposito del ricorso effettuato il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni – due giorni dopo aver ricevuto il messaggio PEC contenente il codice di errore -1 – deve considerarsi «tempestivo».

In un giudizio in materia di protezione internazionale, il ricorrente impugnava in cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto depositato oltre il entro il termine di 30 giorni ex art. 35‑bis d.lgs. n. 25/2008.

Riferiva in particolare che, dopo aver effettuato il deposito, il sistema del dominio giustizia restituiva una PEC di esito controlli automatici con errore fatale «codice esito: - 1»; effettuava, quindi, nuovo deposito il giorno successivo alla scadenza, ma questo non veniva ritenuto tempestivo.

La Cassazione ha ricordato che il deposito dell'atto è fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona al momento del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), c.d. seconda PEC, ma tale effetto rimane subordinato «al buon fine dell'intero procedimento di deposito».

Sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta PEC), «e solo a seguito di essa», si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

I giudici hanno poi precisato che in caso di esito negativo dei controlli automatici con «errore fatale» con *codice -1, tale anomalia, per la sua natura bloccante e per la generica codifica tecnica, costituisce causa non imputabile alla parte.

In tal caso, i rimedi riservati alla parte, e dunque gli oneri su di essa gravanti, sono (solo) due e alternativi l'uno all'altro: la formulazione dell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio (cfr. Cass. n. 27766/2025).

In applicazione dei principi richiamati, la Corte ha ritenuto il deposito del ricorso effettuato il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni – due giorni dopo aver ricevuto il messaggio PEC contenente il codice di errore -1 – «tempestivo».

Invero, il rifiuto del primo deposito è stato determinato dall'esito negativo dei controlli automatici con indicazioni generiche quale quella di «codice esito: - 1» e la parte aveva già provveduto (il giorno successivo) all'attività da cui risultava incolpevolmente decaduta. 

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