Il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, non può derogare ai minimi dettati dai parametri di legge

Redazione Scientifica Processo amministrativo
20 Gennaio 2026

Il giudice non può liquidare le spese di lite al di sotto dei minimi stabiliti dai parametri della L. n. 247/2012 e dei successivi D.M., anche se motivato. È vietato ridurre oltre il 50% i valori medi delle tabelle allegate nelle spese processuali a carico della parte soccombente.

Il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, non può derogare ai minimi dettati dai parametri di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, per effetto della novella del D.M. n. 55 del 2014, operata dal D.M. n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al D.M. n. 147 del 2022.

Ciò anche nell'ipotesi in cui il giudice motivi la scelta della liquidazione al di sotto dei minimi.

La Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.

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