Sollevata questione di legittimità costituzionale sulla esclusione del ricorso straordinario nelle materie di competenza del T.r.g.a. Bolzano

Redazione Scientifica Processo amministrativo
22 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), nella parte in cui stabilisce che «Nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica», per contrasto con l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e con gli articoli 3,24, comma 1, 5 e 87 della Costituzione.

Un cittadino ha presentato ricorso straordinario avverso il diniego di permesso di costruire emesso da un Comune situato nella Provincia autonoma di Bolzano, i cui effetti si limitano al territorio comunale e, conseguentemente, provinciale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Consiglio di Stato le controdeduzioni del Comune e ha richiesto il rigetto della misura cautelare, nonché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.P.R. 426/1984, che ne prevede l'inammissibilità nelle materie di competenza della Sezione autonoma di Bolzano.

Il collegio, sospendendo l'espressione del parere sul ricorso straordinario, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale preclusione (art. 7, co. 3, d.P.R. 426/1984) per contrasto con l'art. 90 Statuto Trentino‑Alto Adige e con gli artt. 3,5,24,87 della Costituzione.

Qualora la Corte costituzionale accolga la questione, il ricorso straordinario sarà nuovamente ammissibile e il Consiglio di Stato potrà procedere all'esame del merito. In caso di rigetto, il ricorso straordinario risulterà inammissibile e la tutela sarà garantita dal giudice amministrativo competente (Sezione autonoma di Bolzano del TRGA).

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