Conseguenze dell’indicazione, nell’atto di costituzione in appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori

Redazione Scientifica Processo amministrativo
23 Gennaio 2026

L'indicazione, nell'atto di costituzione nel giudizio di appello, di un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori determina, a prescindere dalla sottoscrizione di atti processuali, l'automatica assunzione dello status di difensore costituito nel relativo procedimento, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l'accesso al PAT.

Nell'atto di costituzione della parte appellata era stato indicato come difensore anche un avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Il collegio ha statuito che tale indicazione, a prescindere dalla sottoscrizione di atti processuali, comporta comunque l'assunzione dello status di difensore costituito, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l'accesso al PAT.

Peraltro, il collegio (C.G.A., 1 dicembre 2025, n. 381) ha sottolineato che qualora il difetto di abilitazione venga definitivamente accertato dalle competenti sedi amministrative sorgono rilevanti profili di valutazione circa la liceità delle condotte poste in essere, sotto differenti aspetti, non esclusivamente di natura disciplinare, sia dal difensore indicato, ove consapevole della mancanza del necessario titolo, sia dal professionista che abbia sottoscritto l'atto processuale, ovvero da entrambi nell'ipotesi di consapevolezza condivisa.

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