Concordato semplificato: la prova del corretto svolgimento delle trattative nella relazione dell’esperto
23 Gennaio 2026
Il ricorso al concordato semplificato non può essere ammesso laddove la dichiarazione da parte dell’esperto, in sede di relazione conclusiva, di corretto svolgimento delle trattative contenga attestazioni inattendibili e prive di riscontri documentali, tali da non consentire di apprezzare se nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati effettivamente informati riguardo al piano di risanamento ed abbiano avuto la concreta possibilità di interloquire. Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione di un concordato semplificato ritenuto che – sulla base della relazione finale dell’esperto – non vi fosse prova che le trattative fossero state caratterizzate da una interlocuzione fondata su basi informative complete (in ordine alle cause della crisi, alla condotta anteriore dell’imprenditore, alla fattibilità del piano ed ai contenuti della proposta) e che fosse stato dato il tempo ai creditori per valutare la proposta medesima |