Sequestro di dispositivi informatici o telematici e proporzionalità temporale della misura

22 Gennaio 2026

Il pubblico ministero che adotta un provvedimento di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici deve indicare, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata e deve anche prefissare i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici oppure è sufficiente l'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo e di una scansione prevedibile delle operazioni?

Massima

La Corte di cassazione afferma che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il Pubblico Ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, ma è sufficiente, all'atto dell'adozione del decreto di sequestro, l'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo e di una scansione prevedibile delle operazioni, ferma, peraltro, la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto.

Il caso

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero dei dispositivi informatici in uso agli indagati per reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la “motivazione meramente apparente” del provvedimento impugnato. Il Pubblico Ministero ha premesso che il decreto è integrativo di un precedente analogo decreto, con il quale ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio dei dispositivi informatici in uso agli indagati «limitatamente alla ricerca e l'apprensione dei dati relativi al periodo del mandato dell' [indagato], quale sindaco del Comune di Sorrento». Il Tribunale ha accolto le richieste di riesame proposte dagli indagati in ordine ai soli dispositivi informatici per carenza di adeguata motivazione del decreto adottato dal Pubblico Ministero sotto il profilo della determinazione dell'arco temporale entro cui acquisire i dati e della durata del vincolo reale. Il Tribunale ha rilevato che, pur non essendo irragionevole la perimetrazione temporale del vincolo reale in coincidenza con l'intero mandato del sindaco di Sorrento, in ragione della complessità dell'indagine, volta ad accertare un ampio sistema corruttivo ("il cd. sistema Sorrento»), la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio adottato dal Pubblico Ministero sarebbe assente sul punto. Il decreto di sequestro probatorio, inoltre, avrebbe motivato in termini solo apodittici e generici sulla ragionevolezza temporale della durata del vincolo reale e, segnatamente, sulla scansione temporale delle operazioni di esame della copia forense dei devices in sequestro. Il Pubblico Ministero, infatti, nel proprio decreto avrebbe fatto ricorso a termini «del tutto generici» in ordine alla «determinazione della tempistica per la selezione dei dati e la successiva copia forense degli stessi a mezzo di specifica consulenza» («seguirà nei giorni immediatamente successivi il conferimento dell'incarico per l'estrazione dei dati utili e, quindi, dopo che si darà avviso ex art. 360 c.p.p., si eseguirà copia forense integrale...»). Questi temini, in ragione della loro genericità, sarebbero inidonei a garantire il rispetto del principio di «proporzionalità temporale» e, dunque, il decreto impugnato sarebbe privo di riferimenti oggettivi, circa i tempi necessari per effettuare la selezione dei dati estrapolati dai dispositivi elettronici in sequestro. Si sarebbe in presenza di “una motivazione apodittica e puramente apparente”, che non fissa alcun limite temporale alle pur complesse operazioni di acquisizione e di selezione dei dati, determinando un inevitabile pregiudizio per i diritti della difesa. Il Pubblico ministero, con unico motivo, ha dedotto che il Tribunale del riesame ha solo apparentemente motivato in ordine alla delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere, in quanto non si sarebbe confrontato con la molteplicità delle imputazioni provvisorie addebitate agli indagati, con l'elevato numero di dispositivi in sequestro e con le ulteriori circostanze indicate nella motivazione del provvedimento di sequestro. Il decreto di sequestro impugnato richiama l'analogo decreto di sequestro emesso in precedenza, che fa espresso riferimento al complesso oggetto del procedimento, costituito da un numero elevato di procedure di appalto indette dal Comune di Sorrento nel periodo in cui era sindaco l'indagato. Il Tribunale del riesame, inoltre, censurando la mancata indicazione nel decreto di sequestro probatorio di un termine per l'esecuzione dell'estrazione e dell'analisi dei dati rinvenuti sui dispositivi in sequestro, avrebbe richiesto a pena di nullità un requisito non contemplato dalla legge (né richiesto dalla giurisprudenza europea) e difficilmente determinabile a priori.

La questione

Assai semplice la questione giuridica: il pubblico ministero che adotta un provvedimento di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici deve indicare, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata e deve anche prefissare, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici oppure non vi è tenuto, non essendo in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, ma è sufficiente l'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo e di una scansione prevedibile delle operazioni ?

Le soluzioni giuridiche 

Le possibili soluzioni giuridiche alla questione erano due e antitetiche tra di loro.

Una più drastica, ma irrealistica, e cioè che il P.M. fosse obbligato ad indicare, già nel decreto che dispone il sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, il termine esatto della sua durata e dovesse anche prefissare, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici.

L'altra soluzione, più ragionevole ed infatti accolta dalla Corte di cassazione, impone al P.M. al momento dell'adozione del decreto di sequestro, l'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo e di una scansione prevedibile delle operazioni, ferma, peraltro, la possibilità per lo stesso Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto.

Osservazioni

La sentenza deve essere condivisa perché rispettosa del principio di proporzionalità della misura cautelare reale, come già affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01) e ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072, Botticelli, Rv. 273548 - 01).

Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall'art.275, comma 3, c.p.p., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla Conv. e.d.u., è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.

L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.

Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma che attiene alla sua legittima adozione e che può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.

Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare l e esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.

Pertanto va condivisa la recente giurisprudenza di legittimità che ha statuito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o , in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677, Donadini, Rv. 288139 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire). Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;

b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677, Donadini, Rv. 288139 – 01, cit.; Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2025, n. 9797, R., Rv. 287778 - 02; cfr. anche: Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2025, n. 37641, Violante, non massimata; Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2025, n. 38331, Ilario, non massimata; Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 17497, Griffo, non massimata).

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