Tempestività del deposito telematico: rileva il momento di inserimento dell’atto nel portale e non quello della ricevuta
21 Gennaio 2026
Massima In tema di impugnazione presentata mediante deposito nel portale del processo penale telematico, nel caso in cui sussista uno scarto temporale tra la data e l'ora dell'invio dell'atto e quello della ricevuta che attesta il deposito generata dal sistema, la tempestività dell'atto va valutata avendo riguardo al momento in cui l'atto è stato inserito nel portale. Il caso La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna dell'imputato, rilevandone la tardività. L'impugnazione, infatti, era stata depositata tramite il portale dei depositi atti penali (PDP). L'atto era stato trasmesso dal difensore alle 23:58 dell'ultimo giorno utile per il deposito; la ricevuta da cui risulta l'accettazione da parte del sistema, tuttavia, era stata rilasciata alle 00:01 del giorno successivo. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 585 c.p.p., 24, comma 6-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 87 d.lgs. n. 150 del 2022. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe valutato l'orario di effettiva ricezione dell'atto d'appello da parte del sistema (23:58), considerando solo la ricevuta di avvenuto deposito, generata dal sistema con due minuti di ritardo. Tale ritardo, però, non potrebbe ripercuotersi in danno della parte e sarebbe contraria alla flessibilità imposta dai principi convenzionali, logico corollario di un equo processo nel periodo di transizione telematica. La questione Nel caso in cui, ai sensi degli artt. 582 e 111-bis c.p.p., l'impugnazione è presentata mediante deposito telematico, ai fini della tempestività dello stesso, rileva la data e l'ora dell'invio dell'atto ovvero quelle dell'accettazione da parte del sistema informatico come attestate dal rilascio della ricevuta? Le soluzioni giuridiche La Corte ha rilevato che la disciplina del deposito telematico degli atti nel processo penale trova il fondamento nell'art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. La norma sancisce – fatte salve le eccezioni previste ai commi 3 e 4, relative agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica, nonché all'art. 175-bis c.p.p. per le ipotesi di malfunzionamento del sistema – il principio dell'obbligatorietà della modalità telematica per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento, relegando il deposito analogico (ivi compreso l'utilizzo della posta elettronica certificata) alle sole ipotesi espressamente individuate dal legislatore. L'art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, ha fissato a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo del deposito esclusivamente telematico tramite portale per i soggetti esterni (avvocati, consulenti, parti private) presso le procure della Repubblica, le sezioni del giudice per le indagini preliminari dei tribunali ordinari e i tribunali ordinari. In forza di tale norma, pertanto, nel caso di specie, l'atto di impugnazione doveva essere depositato esclusivamente il portale telematico, come effettivamente è avvenuto. Le modalità tecniche da osservare per il deposito telematico degli atti e dei documenti nel processo penale (e civile) sono disciplinate dall'art. 13-bis del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, nonché dal provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024. Quest'ultimo, nel fissare le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, individua all'art. 19 le singole fasi della procedura di trasmissione tramite il Portale dei Depositi Penali (PDP): - inserimento dei dati richiesti dal sistema, - caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati, - esecuzione del comando di invio. Particolare rilievo assume il rilascio della ricevuta di accettazione del deposito, contenente un identificativo unico nazionale, i dati inseriti dal depositante, la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi informatici del Ministero della giustizia. Sul piano interpretativo, la dottrina ha sottolineato come la scansione procedurale delineata dalla normativa tecnica risponda all'esigenza di garantire la tracciabilità e la certezza delle operazioni di deposito, valorizzando la funzione della ricevuta quale strumento di attestazione automatica e di superamento delle tradizionali intermediazioni d'ufficio. In tale quadro, il comma 2 del citato art. 13-bis precisa che gli atti «si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti». Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Il termine si reputa rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile, come, del resto, prevede testualmente l'art. 172, comma 6-bis, c.p.p., disposizione pure introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il sistema così delineato presuppone una sostanziale coincidenza tra l'inserimento dell'atto da parte del soggetto esterno abilitato e il successivo rilascio della ricevuta da parte dei sistemi informativi ministeriali, finalizzata alla sola verifica della corrispondenza tra i dati inseriti sul portale e i dati di registro del procedimento penale di riferimento. Qualora la generazione della relativa ricevuta non sia tempestiva, tuttavia, assume rilievo l'attestazione di invio, unico adempimento nella disponibilità della parte e unico criterio di verifica della tempestività dello stesso. «L'intera disciplina del deposito telematico, infatti, svolge – per esplicita indicazione normativa contenuta nell'art. 111-bis, comma 2, c.p.p. – una funzione di garanzia, assicurando non solo la certezza dell'avvenuta trasmissione e ricezione, ma anche la loro collocazione temporale e l'identificazione del mittente e del destinatario, elementi essenziali per la tutela dell'affidabilità del sistema e per la salvaguardia dei diritti processuali». Ne consegue che tale disciplina non può tradursi in un pregiudizio al diritto di accesso alla difesa e all'effettività del contraddittorio, nel caso in cui eventi tecnici imprevedibili determinino preclusioni processuali, lesive delle stesse esigenze che sono state poste alla base dell'intero impianto normativo. In un'ottica di bilanciamento tra innovazione tecnologica e garanzia di accesso diretto al procedimento, l'eventuale scarto temporale tra l'inserimento degli atti e il successivo rilascio della ricevuta di deposito non può porsi a carico della parte impugnante, allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell'avvenuto invio (Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2024, n. 47737). Osservazioni Secondo l'art. 19 del provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024, recante le “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44”, la procedura di trasmissione di atti tramite il portale del processo penale (PDP) consiste: a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema; b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati; c) nell'esecuzione del comando di invio. Il portale, al termine della procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene: a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; b) i dati inseriti dal depositante; c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di giustizia. La ricevuta è scaricabile in formato PDF e resta, comunque, a disposizione del difensore sul portale. Nel caso in cui si verifichi uno scarto temporale tra l'inserimento degli atti e il rilascio della ricevuta di deposito, secondo la decisione in esame, al fine di assicurare il bilanciamento tra innovazione tecnologica e garanzia di accesso diretto al procedimento, occorre dare rilievo al momento dell'invio. Tale scarto temporale, infatti, non può gravare sulla parte impugnante, purché sussista ufficiale contezza dell'avvenuto invio (Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2024, n. 47737). Occorre evitare che eventuali ritardi tecnici, non imputabili alla parte ma dovuti al sistema informatico, possano pregiudicare la validità o la tempestività del deposito. Si deve osservare, tuttavia, che l'art. 172, comma 6-bis, c.p.p. dispone che «il termine per … depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile». La norma, quindi, assicura rilievo all'accettazione da parte del sistema e non all'invio dell'atto. L'accettazione avviene automaticamente (a seguito di verifiche solo ove previste) e consiste nell'associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento. L'associazione è automatica nel caso di coincidenza tra i dati inseriti sul portale ed i dati di registro del procedimento penale e, quando previsto, in presenza dell'atto abilitante (cfr. art. 19 del provvedimento DGSIA citato). La Corte, nondimeno, piuttosto che valorizzare l'accettazione come testualmente previsto dall'art. 172, comma 6-bis, c.p.p., ha accolto il criterio dell'invio dell'atto, preferendo assicurare rilievo, ai fini della verifica della tempestività del deposito, a tale momento. In questa prospettiva, ha seguito un'indicazione dottrinale, secondo cui, in tal modo, si realizza «una corretta allocazione del rischio tecnologico in capo all'amministrazione il non alla parte, prevenendo derive di iper formalismo digitale in contrasto con la funzione garantistica della telematizzazione». Secondo questa interpretazione, l'art. 172, comma 6-bis, c.p.p. è una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulta destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante (cfr. in questi termini, in precedenza, Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2024, n. 47737). Questa soluzione appare condivisibile dovendo considerarsi che il sistema delle impugnazioni versa in una fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico. Una volta conclusasi questa fase, salvo situazioni di ritardo macroscopico (è il caso affrontato da Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2024, n. 47737 in cui l'attestazione di deposito è stata generata ben due giorni dopo quello dell'invio), le stesse esigenze di certezza giuridica richiamate dalla Corte dovrebbero orientare verso un più rigoroso rispetto della lettera della disposizione, che tiene conto della necessaria associazione dell'atto inviato al procedimento. |