Corte costituzionale: sospensione della prescrizione estesa ai conviventi di fatto

La Redazione
26 Gennaio 2026

Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., «nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto». 

I giudici richiamano preliminarmente la giurisprudenza costituzionale la quale, da un lato, ha escluso una generale equivalenza fra la disciplina concernente il vincolo matrimoniale e quella relativa alla convivenza di fatto, ove solo si consideri che quest'ultimo legame tende a sottrarsi al complesso degli effetti che scaturiscono dal matrimonio (sentt. n. 148/2024 e n. 66/2024).

Da un altro lato, tuttavia, nel raffronto tra convivenza di fatto e rapporto coniugale, ha ammesso la «comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione» (sent. n. 8/1996; ord. n. 121/2004)» (sent. n. 140/2009).

In sostanza, con riferimento a specifiche norme – tanto più se estranee alla peculiare disciplina giusfamiliare – è ben possibile «riscontrare [tra i due istituti] caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.» (sent. n. 140/2009)» (sent. n. 148/2024).

Tanto premesso, con riferimento alla norma censurata, la Consulta evidenzia che essa, da un lato, attiene alla disciplina generale della «[t]utela dei diritti» e concerne l'istituto della prescrizione, che la stessa giurisprudenza della Corte associa alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. (sent. n. 86/2025). Da un altro lato, e soprattutto, essa evidenzia una ratio suscettibile di operare nei medesimi termini con riferimento ai coniugi e ai conviventi di fatto.

Nel disporre che «[l]a prescrizione rimane sospesa [...] tra i coniugi», l'art. 2941, comma 1, numero 1), c.c. intende preservare l'affectio e l'unità familiare. Tramite l'istituto della sospensione, l'ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l'esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.

Simile finalità si incentra, dunque, sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia che esso origini da un atto, qual è il matrimonio, come previsto dall'art. 29 Cost., sia che scaturisca dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare, che rinviene il proprio fondamento nell'art. 2 Cost.

Pertanto, non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell'altro, l'onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l'armonia e l'unità del rapporto affettivo.

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