Prescrizione e convivenza di fatto: la Corte costituzionale estende la sospensione dell’art. 2941 c.c. ai conviventi di fatto

La Redazione
26 Gennaio 2026

La sentenza Corte cost., 23 gennaio 2026, n. 7 determina un allineamento del regime prescrizionale dei rapporti obbligatori tra conviventi di fatto a quello previsto per i coniugi, estendendo la sospensione ex art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. anche alle relazioni affettive stabili non fondate sul matrimonio.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2026, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non contempla la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto stabilmente legati.

La questione era sorta in una controversia tra ex conviventi per la restituzione di somme, in cui il giudice rimettente ha denunciato la disparità di trattamento rispetto ai coniugi, per i quali la prescrizione è sospesa in ragione dell'affectio e della particolare tutela del rapporto familiare.

La Corte, richiamando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che riconosce la convivenza di fatto quale formazione sociale protetta ex art. 2 Cost., ha ritenuto irragionevole esporre i conviventi a un regime prescrizionale più gravoso rispetto ai coniugi, pur in presenza di una sostanziale identità di esigenze di protezione del legame affettivo.

È stata valorizzata la possibilità di accertare anche ex post la sussistenza di una convivenza stabile, escludendo che esigenze di certezza possano ostare all'estensione della sospensione ai conviventi di fatto e ribadendo che il fulcro della disciplina è il rapporto affettivo, non il solo status formale.

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