Il socio accomandante privo di potere gestorio non risponde del reato di infedele dichiarazione

26 Gennaio 2026

La Cassazione Penale affronta una fattispecie relativa al reato di dichiarazione infedele, concentrandosi in particolare sul ruolo del socio accomandante, privo di poteri gestori, di una s.a.s.

Massima

Il reato ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 è commesso da colui che inserisce all'interno della dichiarazione fiscale, per l'anno di riferimento elementi passivi fittizi o comunque dati che rendono quella dichiarazione infedele, ricollegando però il reato esclusivamente alla posizione di rappresentanza e gestione fiscale della società in accomandita semplice assunta dal socio.

Il caso

La vicenda in commento riguardava una persona fisica condannata dalla Corte di appello di Catanzaro la quale, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l'imputato, nella qualità di socio accomandante della Alfa S.a.s., colpevole dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro proponeva tempestivo ricorso, per l'annullamento della sentenza della Corte di appello, con cui denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e correlato vizio di motivazione. Assume il ricorrente che la responsabilità del socio accomandante risiede nell'insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della compagine sociale, in concreto gestita da altri. L'avvocato dell'imputato, con memoria, invocava l'inammissibilità del ricorso, poiché basato su motivi non previsti dalla legge o manifestamente infondati, lamentando inosservanze legislative non riscontrabili nella sentenza impugnata. Evidenziava che la responsabilità del socio accomandante non poteva essere equiparata a quella di un socio accomandatario, in quanto carente l'elemento soggettivo richiesto per configurare il reato; e sottolineava che il dolo specifico di evadere le imposte non era stato né provato né, tantomeno, contestato, laddove la Corte d'Appello aveva correttamente escluso la consapevolezza dell'imputato riguardo a condotte illecite.

Il ricorso era dichiarato infondato.

La Suprema Corte confermava l'assoluzione dell'imputato sulla base del fatto che, nel periodo in contestazione, costui non aveva alcun potere di rappresentanza, e non era stata provata, e anzi esclusa, la consapevolezza e volontarietà del socio accomandante di apportare un contributo alla condotta illecita perpetrata dai soci accomandatari. Difatti, il reato di infedele dichiarazione, previsto dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, può ben essere integrato mediante la presentazione della dichiarazione in nome di una società in accomandita semplice, benché l'imposta evasa debba essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci.

Se ogni singolo socio, in caso di dichiarazione infedele, è soggetto all'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, pro-quota, prevista dalla legislazione tributaria, non per questo a ciascun singolo socio non amministratore può essere ascritta, anche, la condotta di rilievo penale avente ad oggetto l'omessa dichiarazione dei redditi stessi, non essendo il socio accomandante tenuto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi societari (cfr. Cass. n. 19228/2019 e Cass. n. 50201/2015).

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa nel caso in esame verte nello stabilire se il socio accomandante di una società in accomandita semplice, privo di ogni potere gestorio, di diritto o di fatto, sia responsabile per il delitto di infedele dichiarazione, ex art. 4 del d.lgs. n. 74/2000.

Osservazioni

La disciplina applicabile alla categoria dei soci accomandanti è analoga, per alcuni aspetti, a quella prevista per i soci delle società di capitali, ma se ne differenzia sotto il profilo dell'amministrazione, dalla quale gli accomandanti sono esclusi.

Quest'ultimi partecipano alla società in accomandita, solo con un conferimento di capitale e quindi contribuiscono al capitale proprio della S.a.s..

I soci accomandanti possono, tuttavia, trattare o concludere singoli affari in nome della società, a condizione di essere muniti di una procura o di una autorizzazione specifiche.

Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali, limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume, quindi, ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito. Tuttavia, l'accomandante perde il beneficio della limitazione della responsabilità, laddove violi il divieto di ingerenza nell'amministrazione e/o quando consenta l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.

Il socio accomandante, generalmente, è privo di ogni potere decisionale autonomo circa l'amministrazione sociale.

In generale, quindi, egli non può compiere atti di amministrazione interna, né atti di rappresentanza, pena la perdita della responsabilità limitata e la sua eventuale possibilità di subire il fallimento. È possibile, comunque, che l'accomandante rappresenti la società in forza di procura speciale per i singoli affari o compia determinati atti sotto la direzione degli accomandatari.

Conclusioni

La Corte di Cassazione penale esclude la responsabilità penale per infedele dichiarazione (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, laddove questi sia privo di ogni potere gestorio, di diritto o di fatto.

I giudici di legittimità si sono allineati ad un orientamento consolidato della giurisprudenza penale, distinguendo la possibile responsabilità fiscale dei vari soci, rispetto a quella penale (cfr. Cass. n. 50201/2015).

Peraltro, il reato di infedele dichiarazione deve essere necessariamente connesso alla posizione di rappresentanza e gestione fiscale della società assunta dal socio (cfr. Cass. n. 19228/2019).

Viene, in proposito, ricordato che la dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere redatta e sottoscritta non da qualunque socio, ma solo da quello che, a norma di statuto, ne ha l'amministrazione e la rappresentanza (cfr. art. 1 comma 4 d.p.r. n. 322/1998, in relazione agli artt. 2295 e 2298 c.c.).

Parimenti, a mente dell'art. 5 del TUIR il risultato di esercizio deve essere imputato direttamente ai singoli soci, ovviamente a ciascuno in ragione della quota di partecipazione (Cass. n. 31195/2020).

Il reato di cui all'art. 4, dunque, può ben essere integrato mediante la presentazione della dichiarazione in nome della società in accomandita semplice, benché l'imposta evasa debba essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci.

Se ogni singolo socio, in caso di dichiarazione infedele, è soggetto all'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, pro quota, prevista dalla legislazione tributaria, non per questo a ciascun singolo socio non amministratore può essere ascritta, anche, la condotta di rilievo penale avente a oggetto l'omessa dichiarazione dei redditi stessi, non essendo il socio accomandante tenuto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi societari.

Per completezza di narrazione, si evidenzia che nel caso di specie, non era stato in alcun modo contestato all'imputato il ruolo di amministratore di fatto.

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