Legge sull’intelligenza artificiale: i principi applicabili al sistema tributario
Daniela Mendola
26 Gennaio 2026
Da anni, ormai, ha preso avvio il processo di transizione digitale che pone al centro di ogni azione i sistemi informatici.
La lex digitalis comporta un nuovo modo di intendere il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente non più basato sui metodi tradizionali, ma nuovi, appunto, tecnologici.
La pervasività della tecnologia ha indotto all'emanazione del Regolamento sull'Intelligenza Artificiale 2024/1689, con il precipuo fine di dettare dei principi generali che governino l'uso degli strumenti tecnologici.
L'Era digitale
Come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2024, infatti, l'obiettivo del Regolamento è quello di “migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la “Carta”)”.
Il documento è incentrato sul diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, garantito dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, attribuendo importanza anche all'interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni come strumento di efficientamento dell'azione amministrativa.
L'introduzione della lex digitalis
Al fine di dare attuazione ai principi contenuti nel Regolamento sull'Intelligenza Artificiale è stata emanata la prima legge sull'Intelligenza Artificiale, l. n. 132/2025.
Assumono rilevanza una serie di principi, ad esempio, quelli di trasparenza, di proporzionalità, di protezione della proprietà intellettuale ogniqualvolta l'opera fornisca un apporto creativo determinante e, dunque, presenti i caratteri della originalità.
Come si legge nell'art. 1 della predetta legge essa ha la finalità di “promuovere un utilizzo corretto e trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità”.
L'art. 14, invece, fa riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione prevedendo espressamente che “le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare e aumentare la qualità e quantità dei servizi erogati a cittadini e imprese”, operando, dunque, nell'ottica di una semplificazione, in linea con il modello di amministrazione di risultato.
L'intelligenza artificiale, così come l'intero complesso di sistemi informatici, ivi compresi quelli algoritmici, deve operare in funzione “servente”, non potendosi in alcun modo sostituire al decisore, sicché l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata in modo responsabile.
L'esigenza di una lex digitalis “specialis” in materia tributaria
In considerazione delle peculiarità che connotano il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente appare, oggi, imprescindibile una lex digitalis specialis che dia attuazione ai principi generali, ma allo stesso tempo preveda una regolamentazione più dettagliata in relazione al rapporto tra Ufficio e contribuente.
Della legge sull'intelligenza artificiale è possibile, infatti, recepire solo taluni principi.
Ad esempio quello di trasparenza e di proporzionalità, ovvero, di non esclusività della decisione algoritmica.
In altri termini, per garantire la trasparenza è necessario che l'algoritmo sia “accessibile”, ovvero, deve essere reso noto al contribuente l'iter seguito per giungere a quel dato risultato (rapporto tra input e output).
La proporzionalità implica che la scelta dello strumento tecnologico debba essere accompagnata dalla previsione di una serie di garanzie che riducano il rischio di compressione dei diritti fondamentali dei cittadini contribuenti.
La non esclusività, invece, attiene alla funzione “servente” dell'algoritmo, ovvero, che esso non sia fondativo in via esclusiva della decisione algoritmica, ma la supporti, dando origine ad una “riserva di umanità”.
Conclusioni
Affinché il processo di transizione digitale sia considerato “sostenibile” è necessario che ogni azione sia regolamentata.
Occorre, dunque, non soltanto che siano previsti una serie di principi generali, ma anche le sanzioni da irrogare, ad esempio, nel caso di uso illegittimo dello strumento tecnologico.
Sarebbe, allora, opportuno creare una legge digitale ad hoc per il sistema tributario, se si considera che l’obiettivo primario della riforma fiscale è quello di implementare le pratiche di “adempimento spontaneo”.
Quest’ultimo può generarsi non solo per effetto di una condotta corretta da parte dell’Ufficio, ma anche di una chiarezza e intellegibilità della norma.
Se manca la regola, non vi può essere alcuna sanzione. Parimenti, se è presente la regola, la sanzione deve essere prevista espressamente.
Affinché, la digitalizzazione possa adempiere alla sua finalità di efficientamento dell’azione amministrativa è necessario che vi sia una regolamentazione dettagliata che consideri, in concreto, il rapporto tra Ufficio e contribuente.
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Sommario
L'Era digitale
L'introduzione della lex digitalis
L'esigenza di una lex digitalis “specialis” in materia tributaria