Assoggettamento a IVA e IRPEF dei redditi derivanti dall’attività di prostituzione
23 Gennaio 2026
Una contribuente viene sottoposta a controlli fiscali dopo indagini della Guardia di Finanza sui suoi conti correnti, da cui emergono consistenti movimentazioni non coerenti con i redditi dichiarati. Sulla base del processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate emette avvisi di accertamento ai fini Irpef e Iva, riqualificando come redditi imponibili le somme riconducibili all’attività di prostituzione abituale, ritenuta una prestazione di servizi resa verso corrispettivo. La contribuente impugna gli atti sostenendo, da un lato, che i proventi della prostituzione non sarebbero assoggettabili a imposta, dall’altro che i movimenti bancari avrebbero provenienza non reddituale. I giudici di merito (prima la Commissione provinciale, poi quella regionale) ritengono invece legittimo l’accertamento fondato sulle indagini finanziarie, spostando sulla contribuente l’onere di fornire prova specifica e puntuale dell’irrilevanza reddituale delle singole operazioni. La Cassazione ha confermato le sentenze di CTP e CTR, affermando che l’attività di prostituzione, quando esercitata in modo abituale e a fronte di un corrispettivo, integra un’attività economica di prestazione di servizi, riconducibile al lavoro autonomo professionale ai fini Irpef e alla nozione di operazione imponibile ai fini Iva. Nel solco del principio generale di imponibilità dei redditi di fonte illecita, la Corte esclude che i proventi da prostituzione possano godere di alcuna area di esenzione implicita e ne sancisce la piena rilevanza fiscale, negando anche la sussistenza di una incertezza normativa oggettiva idonea a escludere la responsabilità del contribuente per omessa dichiarazione. |