Opposizione a decreto di espulsione: il giudice di pace deve valutare caso per caso i legami familiari

La Redazione
26 Gennaio 2026

La Cassazione, con ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1432, ha stabilito che l’art. 13, comma 2-bis, T.U. immigrazione si applica anche allo straniero che abbia legami familiari in Italia senza formale ricongiungimento, imponendo al giudice dell’opposizione all’espulsione una valutazione autonoma e caso per caso dell’effettività di tali legami.

La fattispecie riguardava un giudizio di opposizione a decreto di espulsione, in cui il cittadino straniero lamentava in cassazione la mancata considerazione della sua situazione familiare, con particolare riferimento alla lunga convivenza in Italia con una connazionale e alla presenza di un figlio minore.

La Suprema Corte richiama innanzitutto l'art. 13, comma 2-bis, T.U. immigrazione, introdotto dal d.lgs. n. 5/2007,  che impone, in caso di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari.

La Corte costituzionale, poi, con la sentenza n. 202/2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 5, T.U.I. nella parte in cui limitava tale valutazione allo straniero che ha esercitato il ricongiungimento o al familiare ricongiunto, escludendo lo straniero che abbia comunque «legami familiari» nello Stato.

La sentenza citata contiene il principio generale secondo il quale ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave per essere rimesso ad automatismi o presunzioni assolute.

Inoltre, il testo dell'art. 19 T.U.I. è stato modificato dal d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020, poi dal d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, introducendo ulteriori ipotesi di divieto di espulsione proprio quando l'allontanamento comporterebbe violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, T.U.I.

Per effetto di tali interventi nomativi e giurisprudenziali, la S.C. arriva pertanto ad affermare che «l'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998 – che impone di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari – si applica anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare».

Ne consegue che «l'effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, caso per caso, dal giudice dell'opposizione al decreto di espulsione ai fini della sua possibile valenza ostativa, non potendo tale giudizio essere escluso per la sola mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 al Tribunale per i minorenni».

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