Il contraddittorio in fase di proroga delle misure protettive nella composizione negoziata
26 Gennaio 2026
Orientamento favorevole Nello specifico, la questione si pone a causa della formulazione non cristallina del comma 5 dell'art. 19 c.c.i.i. , il quale stabilisce che: «Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto». A favore dell'instaurazione del contraddittorio anche in fase di proroga delle misure protettive sono stati impiegati i seguenti argomenti : a) sul presupposto di una sostanziale identità di procedimento tra misure iniziali concesse e loro prosecuzione,«anche la proroga delle misure protettive, così come la concessione, deve garantire il contraddittorio processuale tra le parti , sicché l'organo giudicante provvede solo dopo aver sentito tutti coloro che sono pregiudicati dalla misura adottata e che potrebbero subire ulteriori pregiudizi dalla proroga, quindi dopo aver celebrato l'udienza in cui gli stessi potrebbero eventualmente proporre osservazioni e/o contestazioni»; b) si postula la garanzia del diritto di difesa e di replica dei creditori nei confronti dei quali la misura adottata in sede di prima istanza reca un pregiudizio, sicché solo all'esito di un loro coinvolgimento l'organo giudiziario potrà fondatamente assumere la decisione. Tale orientamento viene esplicitato nelle pronunce di almeno due tribunali di merito, rispettivamente dal Tribunale di Salerno (sentenza del 14 novembre 2023) e dal Tribunale di Avellino (sentenza del 7 dicembre 2022). Nello specifico, nella prima pronuncia il Tribunale ha fissato l'udienza per la proroga delle misure protettive in modalità mista, ossia in parte telematica scritta (fissando un termine a ciascuno dei terzi controinteressati o creditori per il deposito di una memoria) ed in parte in presenza (per il ricorrente e per l'esperto). Nella seconda sentenza, il Tribunale ha preliminarmente disposto l'invio di memorie difensive per garantire il contraddittorio tra i creditori, i quali hanno chiesto il rigetto della proroga richiesta; successivamente, ha respinto la richiesta di proroga delle misure protettive, consistenti nel divieto per i creditori diversi dai lavoratori dipendenti di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della debitrice, relativamente al quale l'Esperto aveva espresso parere favorevole. Orientamento contrario A tale orientamento si contrappone quello contrario alla fissazione di un'udienza finalizzata all'audizione dei creditori per la proroga delle misure protettive, fondato sui seguenti argomenti: a) valorizzando il potere di revoca, «la domanda di proroga delle misure protettive –diversamente da quanto avviene per il caso di conferma, di abbreviazione o di revoca – non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori, atteso che il comma 5 dell'art. 19 c.c.i.i. diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6»; b) la mancata celebrazione dell'udienza consente di addivenire ad una decisione più snella posto che il “sacrificio” dei creditori è da ritenersi de facto insussistente, considerato che essi sono stati sentiti in sede di conferma, e che sono sempre ed in ogni momento legittimati a chiedere la abbreviazione o la revoca, ai sensi dell'art. 19 comma 6 c.c.i.i. Tale orientamento viene esplicitato nelle pronunce di almeno due tribunali di merito, rispettivamente dal Tribunale di Modena (sentenza del 1° dicembre 2022) e dal Tribunale di Venezia (sentenza del 16 giugno 2025). Nella prima sentenza, il Tribunale, considerato che l'Esperto ha reso parere favorevole, confermando l'esistenza dei presupposti sia dei gravi motivi, sia dell'avanzamento delle trattative, ha prorogato le misure protettive, le quali non pregiudicano alcun diritto dei creditori non attinti dalle misure stesse, quali i lavoratori. Nella seconda pronuncia, il Tribunale, tenuto conto che sussiste il fumus boni iuris, inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio e che dall'instaurazione o dalla prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari individuali deriverebbe un pregiudizio al ceto creditorio nel suo complesso, ha prorogato le misure protettive |