Genitore, tutore, curatore e curatore speciale del minore

28 Gennaio 2026

Poiché in taluni casi i «poteri/doveri» di tutore e di curatori (speciali e non) potrebbero essere o, più esattamente, apparire sovrapponibili, si ritiene opportuno tratteggiare le suddette figure al fine di precisarne le rispettive funzioni ed i relativi «confini».

Inquadramento

La rappresentanza legale dei minorenni compete, di norma, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Qualora i genitori siano mancanti, per intervenuto decesso o per irreperibilità, oppure per altre ragioni non possano esercitare la responsabilità genitoriale, la rappresentanza legale compete al tutore, previa apertura della tutela. La rappresentanza processuale può, peraltro, essere attribuita, in specifiche ipotesi descritte negli artt. 78 e 473-bis.8 c.p.c., ad un curatore speciale, cui, in altre specifiche ipotesi descritte nel terzo comma della seconda delle disposizioni citate, può essere attribuita anche rappresentanza sostanziale.
Rappresentanza sostanziale può essere attribuita ad un curatore (non qualificato speciale) in ulteriori specifiche ipotesi descritte nel secondo comma dell’art. 473.bis.7 c.p.c.
Poiché in taluni casi i «poteri/doveri» di tutore e di curatori (speciali e non) potrebbero essere o, più esattamente, apparire sovrapponibili, si ritiene opportuno tratteggiare le suddette figure al fine di precisarne le rispettive funzioni ed i relativi «confini».

Apertura della tutela

Ai sensi degli artt. 343 c.c. e 473-bis.7 c.p.c., qualora entrambi i genitori siano deceduti o per oggettivi impedimenti (ad es., irreperibilità) oppure per altre cause [a) decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c. o ex artt. 32 e 34 c.p.; b) sopravvenute dichiarazioni di interdizione o di assenza o di scomparsa o di morte presunta) non possano esercitare la responsabilità genitoriale, deve essere aperta tutela presso il tribunale (attualmente quello ordinario e, se e quando diverrà effettivo, quello per le persone, per i minorenni e per le famiglie – in entrambi i casi in persona del giudice tutelare o del giudice che procede, rispettivamente ai sensi dell’art. 346 c.c. e dell’art. 473-bis.7, comma 1, c.p.c.) del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore, con possibilità di trasferimento nell’ipotesi descritta nel secondo comma dell’art. 346 c.c.

Organi della tutela

Organi della tutela sono il tutore e il protutore. Alla relativa nomina possono provvedere, come chiarito nel precedente paragrafo, il giudice che procede oppure, di regola, il giudice tutelare, cui, in ogni caso, compete soprintendere alle tutele (art. 344 c.c.).
Va posto in evidenza che, a norma dell'art. 362 c.c., prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero o di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possano occorrere per la cura del minore o per conservarne e amministrarne il patrimonio.

Poteri/Doveri del tutore e del protutore

Al tutore compete la rappresentanza (sostanziale e processuale) del minore in tutti gli atti civili ed amministrativi, l'amministrazione dei beni spettanti al medesimo, nonché la cura della sua persona (art. 357 c.c.).
La disciplina dell'esercizio della tutela si rinviene, altresì, negli artt. 362 e ss. c.c.
Il protutore esplica le funzioni del tutore qualora quest'ultimo sia venuto a mancare od abbia abbandonato l'ufficio e, nelle more della nomina del nuovo tutore, deve avere cura della persona del minore e rappresentarlo, con possibilità di fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione (art. 360 c.c.).
Ai sensi del primo comma della disposizione da ultimo citata, il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di quest'ultimo sia in opposizione con l'interesse del tutore.

Rappresentanza processuale del minore

Per ciò che attiene alle vicende processuali che lo riguardano, il minore è parte sostanziale, sprovvista, peraltro, della capacità di agire; deve, pertanto, essere sempre rappresentato in giudizio da un sostituto (in senso lato) processuale.
Qualora il minore debba agire o sia convenuto in un giudizio, la sua legale rappresentanza compete ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure, qualora costoro siano oggettivamente o per provvedimento giudiziale impediti (si veda il § 2.) ad esercitare i compiti genitoriali, al tutore o al protutore. Ai sensi dell'art. 78 c.p.c., se manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi siano ragioni di urgenza, può essere nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Alla nomina di un curatore speciale del minore deve, altresì, provvedersi quando tra il medesimo ed i suoi rappresentanti legali vi sia conflitto di interessi, nonché nelle ipotesi descritte nell'art. 473-bis.8 c.p.c.
Situazione di conflitto di interessi va ravvisata ogniqualvolta sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il rappresentante eserciti i suoi poteri in contrasto con l'interesse del rappresentato, giacché portatore di un interesse personale inconciliabile con quello di quest'ultimo.

Curatore speciale del minore

Le regole che disciplinano l'istituto della curatela speciale del minore si rinvengono attualmente nell'art. 473-bis.8, c.p.c. nonché, quali norme di carattere generale, negli artt. 78, 79 e 80 dello stesso codice, come modificati, il primo e il terzo, dalla legge n. 206/2021 e dal d.lgs. n. 149/2022.
Ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., il giudice (che procede) deve provvedere alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 184/1983;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
A norma dell'art. 78 c.p.c., si deve procedere alla nomina di un curatore speciale del minore quando, in base a valutazione da compiere in concreto, emerga la sussistenza di un conflitto d'interessi con i suoi rappresentanti legali, siano essi i genitori o il tutore.

Poteri di rappresentanza sostanziale del curatore speciale del minore

Ai sensi del terzo comma dell’art. 473-bis.8 c.p.c., al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
La norma non reca indicazioni in proposito.
Si ritiene che il potere rappresentativo possa essere attribuito per situazioni specifiche, ad es. nei casi di contrasti tra i genitori, sorti collateralmente al già instaurato giudizio in cui sia stato necessario nominare il curatore speciale oppure già sussistenti prima di tale evento, in merito all'esecuzione di scelte fondamentali, quali la scuola cui iscrivere il figlio minore oppure l’avvio del medesimo a trattamenti od a determinati trattamenti medici atque similia, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si sia attivato per dare attuazione alle scelte operate dal giudice procedente ai sensi dei rispettivi terzo comma degli artt. 337-ter e 316 del codice civile.
Deve ritenersi che nelle ipotesi in considerazione, escluse deleghe in bianco, possa essere attribuito al curatore speciale un effettivo potere di rappresentanza sostanziale, di natura sostitutiva, con legittimazione a porre direttamente in essere gli atti necessari ad attuare ed a far valere il superiore interesse del minore.
Non è discusso che il curatore speciale del minore esaurisca i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

Curatore (non speciale) del minore

La figura del curatore, è prevista anche dall’art. 473-bis.7 c.p.c.
Alla nomina di un curatore (non qualificato «speciale») l’autorità giudiziaria può provvedere, ai sensi dell’art. 473-bis.7, comma 2, c.p.c. qualora, all’esito di un procedimento ex art. 333 c.c., vengano disposte limitazioni della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori.
Va rammentato che, ai sensi della disposizione del codice civile testé citata, in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio che non siano tali da legittimare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'autorità giudiziaria può adottare provvedimenti limitativi di tale responsabilità, modulabili in relazione al caso concreto.
Fra le soluzioni adottabili (ad es., l’affidamento etero-familiare, l’affidamento ai Servizi sociali etc.) per assicurare, in presenza delle suddette situazioni, la massima tutela al superiore interesse dei minori è stata inclusa dal legislatore del 2022 quella di dotare i minori di un curatore.
Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere molteplici indicazioni e prescrizioni, tutte mirate a garantire l’equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dai conflitti genitoriali: «a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale; b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale».

Se sia consentita nomina di curatore in caso di sospensione della responsabilità genitoriale

Si pone l’interrogativo di stabilire se, in presenza di una misura limitativa consistente nella sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, sia consentita, concorrendo le ulteriori condizioni, la nomina del curatore ex art. 473-bis.7 c.p.c.
L’interrogativo si pone giacché, nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 si legge che, con la disposizione in esame, «È stato … recepito un orientamento ermeneutico, fatto proprio da alcune corti di merito, per il quale, in caso di elevatissima conflittualità genitoriale, non risolta neppure con l’adozione di misure, quali il monitoraggio del nucleo familiare o l’affidamento del minore al servizio sociale, è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale (misura da ricondurre nell’alveo dell’art. 333 c.c.) dei genitori, mantenendo in capo agli stessi la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, e attribuendo a soggetto terzo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età (quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.)».
Circa il citato orientamento ermeneutico, non si sono rinvenute le fonti.
Se ben si è inteso il pensiero di tali eventuali fonti, fra i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale potrebbe essere inclusa anche una parziale inibizione dell’esercizio della stessa. Avverandosi tale ipotesi, non sussisterebbero i presupposti per la nomina di un tutore del minore e gli spazi lasciati «vacanti» dai genitori a responsabilità genitoriale limitata potrebbero essere occupati dal curatore, a ciò legittimato dal provvedimento giudiziale di nomina.
Non è controverso che tra le misure limitative della responsabilità genitoriale adottabili ai sensi dell’art. 333 c.c. sia da includere anche quella della sospensione di tale responsabilità. Peraltro, è da ritenere che tale misura non sia modulabile in ampiezza.
La sospensione, ove disposta, non comporta, così come – invece – le ulteriori limitazioni ipotizzabili, un semplice affievolimento dei «poteri» dei titolari della responsabilità genitoriale, bensì la privazione, pur se temporanea, dei «poteri» medesimi.
Concludendo, a parere dello scrivente, la nomina di un curatore ex art. 473-bis.7, comma 2, c.p.c. potrà avvenire nei soli casi in cui le limitazioni della responsabilità genitoriale disposte ai sensi dell’art. 333 c.c. non consistano nella sospensione della responsabilità genitoriale. Laddove, invece, sia quest’ultima la misura prescelta nel giudizio di riferimento, il soggetto che dovrà subentrare ai titolari della responsabilità genitoriale non potrà essere che il tutore, essendosi verificata una delle condizioni previste dall’art. 343 c.c. per l’apertura della tutela (v. § 2.).

«Confini» dei «poteri/doveri» dei tutori e dei curatori, speciali e non. Sintesi

i) La rappresentanza legale dei minori sia sul piano sostanziale che sul piano processuale, compete, di norma, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure può competere ad un tutore (o protutore). Rappresentanza sul piano processuale può competere ad un curatore speciale, cui possono essere anche attribuiti specifici poteri di rappresentanza sul piano sostanziale.
Specifici poteri sul piano sostanziale possono essere attribuiti ad un curatore «non speciale».
ii) L’apertura della tutela deve avvenire nei casi descritti nel § 2., cui si fa rinvio.
Al tutore (o al protutore) compete la rappresentanza (sostanziale e processuale) del minore
iii) La nomina del curatore speciale deve avvenire nelle ipotesi descritte negli artt. 473-bis.8 e 78 c.p.c. Al curatore speciale compete la rappresentanza processuale del minore, mentre, sul piano sostanziale, la rappresentanza legale continua o può continuare a sussistere in capo ai genitori oppure in capo al tutore o protutore. Al curatore speciale, peraltro, possono essere attribuite specifiche incombenze sul piano sostanziale, con correlata privazione dei relativi poteri ai genitori o al tutore.
iv) La nomina del curatore non qualificato speciale può avvenire nelle ipotesi in cui siano state disposte limitazioni della responsabilità genitoriale. Gli spazi creatisi in forza dell’affievolimento di tale responsabilità in capo ai genitori possono essere almeno in parte colmati dall’intervento del curatore, ove nominato e legittimato. Laddove la misura limitativa consista nella sospensione della responsabilità genitoriale, deve essere aperta tutela e ogni funzione deve essere trasferita in capo al tutore o al protutore.
v) In sintesi, in nessuno dei casi considerati, che si palesano costituire la totalità di quelli ipotizzabili, sono riscontrabili conflitti tra le funzioni delle varie figure, le cui «competenze» risultano ben delineate e ben distinte, mai sovrapponibili o confondibili.

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