Sinistro stradale: l’Ente locale deve dimostrare la mancanza di cautela del motociclista

La Redazione
26 Gennaio 2026

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Roma che rigettava la domanda di risarcimento dei danni avanzata da un motociclista nei confronti della Provincia di Frosinone.

La vicenda è quella, assai comune, di un motociclista che, scivolato su del “brecciolino” presente sulla strada, chiedeva alla Provincia il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c. Dopo l'iniziale accoglimento della domanda da parte del Tribunale di Frosinone, la Corte d'appello di Roma rigettava integralmente le domande del danneggiato.

La Corte di cassazione ha censurato la pronuncia della Corte d'appello, secondo la quale a) la presenza di un cartello “caduta massi” avrebbe dovuto indurre il motociclista a «particolare cautela»; b) la «particolare cautela» consisteva nel dovere di adeguare la velocità del veicolo.

La Corte d'appello ha, tuttavia, omesso di accertare a che velocità stesse guidando il motociclista e se egli stesse rispettando le regole di circolazione.

In definitiva la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia descritto e chiarito

  1. la condotta del soggetto danneggiato;
  2. in che modo la condotta non fosse rispettosa delle regole di prudenza, perizia o diligenza richieste dalla situazione;
  3. il nesso causale tra la condotta e l'evento, cioè in che modo il comportamento del motociclista abbia inciso sul verificarsi dell'incidente.

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