Suicidio del dipendente: esclusa la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria in assenza di indizi sul disagio lavorativo

La Redazione
27 Gennaio 2026

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che non possa essere riconosciuto il risarcimento dei danni ai parenti del dipendente suicida in assenza di qualsiasi fatto e/o indizio che possa suggerire all'amministrazione di ipotizzare l'esposizione ad un disagio lavorativo e tanto meno un rischio suicidiario imminente.

Secondo il Tribunale di Ancona, in assenza di qualsiasi fatto e/o indizio che possa suggerire l'esposizione del dipendente dell'amministrazione penitenziaria ad un disagio lavorativo, e tanto meno un rischio suicidiario imminente, deve essere esclusa in capo all'amministrazione la possibilità di prevedere e conseguentemente evitare l'evento, e dunque la responsabilità civile per i danni subiti dagli eredi del dipendente stesso.

Nel caso di specie, la moglie e la figlia di un impiegato presso una Casa circondariale chiedevano al Tribunale di Ancona il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al suicidio di quest'ultimo, ritenendo che l'amministrazione si fosse resa colpevole di non aver sorvegliato adeguatamente dal punto di vista sanitario il proprio dipendente, sottoponendolo ad un carico di stress che non era in grado di sopportare. Dall'esame della documentazione sanitaria e dalle sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria la Corte d'appello ha ricavato che:

  • il dipendente non aveva mai manifestato né apertamente né velatamente la volontà di compiere un suicidio o eventuali insani gesti anche solo di tipo autolesionistico
  • l'amministrazione non era a conoscenza dei problemi clinici del dipendente (depressione, bipolarismo, assunzione di farmaci correlati a una diagnosi di “psicosi”, etc.)
  • per le mansioni specificatamente svolte dal dipendente non era prevista sorveglianza sanitaria speciale ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 81/2008, ma solo quella ordinaria valida per tutti i dipendenti (che non prevedono controlli di natura psichica).

La Corte ha quindi stabilito che «in assenza di qualsiasi fatto e/o indizio che avrebbe potuto suggerire all'amministrazione di ipotizzare l'esposizione del signor *** ad un disagio lavorativo e tanto meno un rischio suicidiario imminente va completamente esclusa la possibilità di prevedere e conseguentemente evitare l'evento. Non si ravvisano dunque elementi di colpevolezza a carico dell'amministrazione penitenziaria».

La domanda di risarcimento è stata dunque rigettata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.