Nullità del precetto

Lorenzo Balestra
28 Gennaio 2026

Nella espropriazione forzata fondata su decreto ingiuntivo, l’atto di precetto privo della menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo notificato e non opposto, come prevede l’art. 654, comma 2, c.p.c., è da ritenersi ugualmente valido?

L'analisi della fattispecie deve partire dalla due principali norme di riferimento: l'art. 480 e l'art. 654 c.p.c.

La prima indica quale debba essere il contenuto dell'atto di precetto; alcune menzioni sono previste a pena di nullità; nella specie: 1) l'indicazione delle parti, 2) della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il secondo, in materia di procedimento monitorio, prevede che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto divenuto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.

Dal combinato disposto delle due norme si evince chiaramente, per quanto riguarda il quesito in oggetto, che il precetto debba contenere l'indicazione del titolo esecutivo notificato e che, nel caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in un momento successivo (cioè il caso in cui non venga già emesso provvisoriamente esecutivo) non sia necessario procedere nuovamente alla notifica del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ma sia sufficiente indicare il provvedimento che ha disposto successivamente l'esecutorietà dello stesso.

È evidente, pertanto, che il precetto mancante di tale menzione, atto di parte prodromico e necessario all'instaurazione del procedimento esecutivo che inizia con il pignoramento, vizi il procedimento esecutivo stesso, a nulla valendo la conoscenza che il debitore abbia della acquisita esecutività del decreto ingiuntivo, non potendosi applicare la norma di chiusura contenuta nell'art. 156 c.p.c. che fa salvo il raggiungimento dello scopo.

Questa è la posizione della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo, si è espressa sull'argomento con la sentenza del 2 dicembre 2025, n. 31447 la quale, attraverso una esaustiva argomentazione della fattispecie, in motivazione, formula il principio di diritto secondo il quale «Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l'intimato abbia acquisito aliunde), l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi».

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